Trenitalia, ok del Tar del Lazio alla gara per i treni regionali: vince Hitachi

Un treno regionale Rock esce dalla fabbrica Hitachi Rail di Pistoia
Nessuna illegittimità nell'aggiudicazione a Hitachi Rail Italy della gara da 1.595.565.000 euro indetta da Trenitalia per l'istituzione di un Accordo Quadro avente...

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Nessuna illegittimità nell'aggiudicazione a Hitachi Rail Italy della gara da 1.595.565.000 euro indetta da Trenitalia per l'istituzione di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di convogli a trazione diesel-elettrica per il servizio ferroviario regionale,comprensiva del full-service manutentivo. L'ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Alstom Ferroviaria.


La sezione III del Tar del Lazio, sede di Roma, con la Sentenza n. 6248/2020, ha integralmente rigettato il ricorso di  Alstom, con ampia motivazione, accogliendo le difese proposte dal team dello studio Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP  formato dagli avvocati Riccardo Troiano ed Alessandra Quattrini, difensori in delega, coadiuvati dagli avvocati Cristina Denaro, Alessandra Fani e Leonardo Sicco.

La vicenda contestata parte da un bando del maggio 2017; l'Accordo quadro era della durata di 48 mesi, per la fornitura di 135 nuovi convogli, e con valore complessivo di 1.595.565.000 euro. Nove inizialmente le domande
di partecipazione. Dopo l'assegnazione dei punteggi, la stazione appaltante aveva deciso di
effettuare un'ulteriore fase di negoziazione/rilancio, al fine ottenere miglioramenti rispetto ad alcuni parametri relativi alla parte economica.


Stadler e Hitachi (le migliori classificate) furono quindi invitate a presentare un'offerta-rilancio, e alla fine l'appalto fu aggiudicato a Hitachi Rail Italy per un importo complessivo 1.229.944.500 euro. Seguì il ricorso di Alstom Ferroviaria, che lamentò di non essere stata invitata a partecipare alla negoziazione/rilancio, pur avendone i requisiti. Il Tar ha ritenuto il motivo infondato sotto una serie di articolati motivi. Tra i vari passaggi rilevanti quelli relativi ai limiti al diritto di accesso alle offerte tecniche, alla normativa applicabile alle procedure negoziate nei settori speciali, alla discrezionalità della stazione appaltante nel sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero