Nessuna illegittimità nell'aggiudicazione a Hitachi Rail Italy della gara da 1.595.565.000 euro indetta da Trenitalia per l'istituzione di un Accordo Quadro avente...
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La sezione III del Tar del Lazio, sede di Roma, con la Sentenza n. 6248/2020, ha integralmente rigettato il ricorso di Alstom, con ampia motivazione, accogliendo le difese proposte dal team dello studio Orrick Herrington & Sutcliffe (Europe) LLP formato dagli avvocati Riccardo Troiano ed Alessandra Quattrini, difensori in delega, coadiuvati dagli avvocati Cristina Denaro, Alessandra Fani e Leonardo Sicco.
La vicenda contestata parte da un bando del maggio 2017; l'Accordo quadro era della durata di 48 mesi, per la fornitura di 135 nuovi convogli, e con valore complessivo di 1.595.565.000 euro. Nove inizialmente le domande
di partecipazione. Dopo l'assegnazione dei punteggi, la stazione appaltante aveva deciso di
effettuare un'ulteriore fase di negoziazione/rilancio, al fine ottenere miglioramenti rispetto ad alcuni parametri relativi alla parte economica.
Stadler e Hitachi (le migliori classificate) furono quindi invitate a presentare un'offerta-rilancio, e alla fine l'appalto fu aggiudicato a Hitachi Rail Italy per un importo complessivo 1.229.944.500 euro. Seguì il ricorso di Alstom Ferroviaria, che lamentò di non essere stata invitata a partecipare alla negoziazione/rilancio, pur avendone i requisiti. Il Tar ha ritenuto il motivo infondato sotto una serie di articolati motivi. Tra i vari passaggi rilevanti quelli relativi ai limiti al diritto di accesso alle offerte tecniche, alla normativa applicabile alle procedure negoziate nei settori speciali, alla discrezionalità della stazione appaltante nel sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero