Superbonus, gli errori da non fare (e che mettono a rischio le detrazioni)

Superbonus, ecco le regole da rispettare: quando saltano le detrazioni
Superbonus, l'incentivo è molto allettante per ristrutturare casa a costo zero ma occorre fare attenzione alle norme. Il 110% e gli altri bonus edilizi rischiano...

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Superbonus, l'incentivo è molto allettante per ristrutturare casa a costo zero ma occorre fare attenzione alle norme. Il 110% e gli altri bonus edilizi rischiano infatti di saltare se non si rispettano tutte le regole, in particolare quelle che riguardano la regolarità contrattuale dei lavoratori della ditta che esegue i lavori.

La regolarità dell'assunzione

La tutela degli operai nei cantieri è uno degli obiettivi delle ultime norme varate dal governo. Tutte le imprese che intervengono nell'appalto sono tenute a presentare il Durc, il documento che attesta la regolarità dell'assunzione e della posizione contributiva dei dipendenti dell'impresa. 

Inoltre con un decreto varato pochi giorni fa, intitolato "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio scorso, si stabilisce che le imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro devono garantire ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro. 

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Senza applicazione del contratto collettivo, niente bonus

La norma, in particolare, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede, inoltre che l'Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del Ccnl applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell'Inl, dell'Inps e delle Casse Edili. La norma si aplica ai lavori avviati a partire da 90 giorni giorni dopo l'entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022).

 

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Il Messaggero