Il datore di lavoro che nel licenziamento economico non valuta la possibilità di ricollocazione del lavoratore il cui posto è stato soppresso, va incontro ad una...
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La suprema Corte sottolinea la necessità di verificare la sussistenza di entrambi i presupposti di legittimità e, quindi, sia delle ragioni inerenti all'attività produttiva, sia dell'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, per graduare l'eventuale sanzione. Si tratta della prima sentenza sull'applicazione dell'obbligo di repechage secondo il nuovo art.18, disegnato dalla riforma Fornero relativamente all’ipotesi di "manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo". Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero