(Teleborsa) - Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento dei 12 anni e che abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più...
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Per ottenere la cittadinanza sarà sufficiente una dichiarazione di volontà, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da parte di un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore. Successivamente, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato potrà scegliere di rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza. In assenza della dichiarazione di volontà, – spiega il testo di legge che ha ottenuto il via libera della commissione – il minore "acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età".
Il requisito della minore età – prosegue il testo – si considera "riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte di uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale" e gli "ufficiali di anagrafe sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza".
La legge interessa quasi un milione di under 18 nati in Italia o arrivati entro i 12 anni.
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Il Messaggero