(Teleborsa) - A seguito dell'alluvione che si è abbattuta sulle Marche tra il 15 e il 16 settembre, l'Inps ha fornito chiarimenti sull'accesso alla Cassa integrazione salariale...
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Nel messaggio 3498 del 26 settembre 2022 l'Inps ricorda che per gli "Eventi Oggettivamente Non Evitabili" (EONE), tra i quali è ricompresa l'alluvione: i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato; l'obbligo dell'informativa sindacale non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l'inizio della sospensione/riduzione dell'attività lavorativa, indicare alle rappresentanze sindacali la durata del periodo di sospensione/riduzione e il numero dei lavoratori interessati.
In considerazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività nelle province di Ancona e Pesaro – sottolinea l'Inps – non devono dare dimostrazione degli effetti che l'evento ha determinato sull'attività lavorativa. La relazione tecnica da trasmettere può limitarsi a descrivere la tipologia delle attività svolte e a dichiarare l'avvenuta sospensione delle stesse. Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero