La parcella legale? Paga l’assicurazione. Lo ha stabilito la Cassazione

Il professionista è stato sottoposto a un procedimento penale per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa, procedimento concluso con l'archiviazione del giudice per le indagini preliminari per insussistenza dei fatti contestati

La parcella legale? Paga l’assicurazione. Lo ha stabilito la Cassazione
Sette anni fa è dovuto ricorrere al giudice di pace per farsi...

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Sette anni fa è dovuto ricorrere al giudice di pace per farsi pagare dalla propria assicurazione, stipulata per la copertura delle spese legali, la parcella dell’avvocato dopo essere finito sotto inchiesta per una vicenda poi archiviata dal gip. Ma dopo l’appello dell’assicurazione davanti al Tribunale di Teramo, che ha ribaltato la prima decisione, un professionista della provincia è arrivato fino in Cassazione per vedersi dare ragione. Motivo del contendere l’esclusione nella polizza assicurativa stipulata in relazione alla sua attività di libero professionista delle «spese per le controversie da fatti dolosi dell’assicurato». Mentre, infatti, era in corso il rapporto assicurativo, il professionista è stato sottoposto a un procedimento penale per i reati di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa. Procedimento, subito denunciato all’assicurazione per la copertura, che si è concluso con un’ordinanza di archiviazione del giudice per le indagini preliminari per insussistenza dei fatti contestati emessa su richiesta del pubblico ministero, che tuttavia, ha comportato delle spese legali. «La polizza sottoscritta senza distinguere tra procedimenti penali e controversie civili, faceva riferimento, non al titolo della contestazione accusatoria, bensì alla natura (dolosa o meno) dei fatti commessi dall’assicurato, tanto nell’ipotesi in cui avessero dato luogo a controversie civili quanto nell’ipotesi in cui avessero dato luogo a procedimenti penali», si legge nella sentenza della  Cassazione che adesso ha accolto due motivi di ricorso e rinviato al tribunale di  Teramo, in persona di diverso magistrato. «Nel caso di specie, essendo stata accertata la mancanza di condotte dolose dell’assicurato all’esito dell’archiviazione del procedimento penale per insussistenza dei fatti contestati, le spese di difesa sostenute nel procedimento penale dall’assicurato non avrebbero dovuto essere escluse dalla copertura assicurativa». 

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Il Messaggero