Pescara, tutti bocciati al concorso da dirigente in Comune. La prova è da rifare

Pescara, tutti bocciati al concorso da dirigente in Comune. La prova è da rifare
Non c’era bisogno di specificare ulteriormente i criteri in base ai quale la commissione avrebbe dovuto valutare i candidati, poiché erano già stati...

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Non c’era bisogno di specificare ulteriormente i criteri in base ai quale la commissione avrebbe dovuto valutare i candidati, poiché erano già stati dettagliati a sufficienza nel bando di concorso. È la conclusione alla quale è giunta la sezione di Pescara del Tar Abruzzo, che ha respinto il ricorso presentato da cinque dei partecipanti al concorso per un posto a tempo indeterminato di dirigente tecnico bandito dal Comune, conclusosi all’epoca con un niente di fatto. La commissione esaminatrice, infatti, aveva ritenuto non idonei tutti i candidati che avevano partecipato alla selezione bandita nel 2020, tra i quali due dirigenti comunali con contratto a termine.

La vicenda risale ai primi mesi di quest’anno, e si era trasformata anche in un caso politico con l’intervento del senatore Luciano D’Alfonso, secondo il quale si era trattato «di un concorso pubblico volto a selezionare bocciati». A rispondere al bando erano stati in 62; il 13 e il 14 febbraio 57 di loro avevano sostenuto le prove scritte, ma solo sei erano stati ammessi alla prova orale che si era svolta il 28 marzo. Al termine della procedura la commissione non aveva ritenuto di poter indicare il vincitore e così, in cinque, avevano presentato ricorso al Tar, chiedendo di annullare gli atti del concorso. Secondo i ricorrenti la commissione, né in occasione della seduta di insediamento, né in seguito, avrebbe indicato i criteri di valutazione della prova orale.

Una tesi che i giudici del Tar Pescara (presidente Paolo Passoni, estensore Giovanni Giardino, consigliere Silvio Lomazzi), non hanno condiviso. La giurisprudenza, si legge nella sentenza, ha rimarcato che «la predeterminazione dei criteri di massima delle prove non necessariamente deve essere effettuata dalla Commissione, ma potrebbe anche essere contenuta nel bando di concorso che, in tal modo, nell’ottica di assicurare la massima trasparenza, rende da subito intelligibili le modalità con le quali l’organo valutativo attribuirà i punteggi sulle singole prove. In particolare, si osserva che le coordinate fornite dallo stesso bando di concorso erano già di per sé idonee a indirizzare in modo adeguato e sufficiente l’attività della Commissione». Peraltro, secondo il Tar, «non appare inutile rilevare che i punteggi radicalmente insufficienti riportati dai ricorrenti, tutti ben al di sotto del minimo di 21/30 previsto dal bando per il superamento della prova orale, rendevano inutile l’adempimento consistente nell’operare un collegamento tra i criteri previsti dal bando di concorso ed i punteggi in concreto attribuiti». 

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Il Messaggero