Terni, Bandecchi incompatibile. Botta e risposta tra l'avvocato Caforio e il vicesindaco Corridore. «Bandecchi deve completare il percorso di vendita». «Situazione cambiata con la vendita della Ternana»

Il tema dell'incompatibilità del sindaco Stefano Bandecchi al centro del dibattito cittadino

Terni, Bandecchi incompatibile. Botta e risposta tra l'avvocato Caforio e il vicesindaco Corridore. «Bandecchi deve completare il percorso di vendita». «Situazione cambiata con la vendita della Ternana»
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Martedì 8 Agosto 2023, 21:45 - Ultimo aggiornamento: 9 Agosto, 23:47

Botta e risposta tra l'avvocato e professore universitario Giuseppe Caforio e il vicesindaco di Terni Riccardo Corridore in merito al tema dell'incompatibilità del sindaco di Terni Stefano Bandecchi.

Nei giorni scorsi è arrivato il parere negativo da parte del ministero. Ieri il centrosinistra ha sottolineato di attendere «di conoscere dalla Prefettura l'eventuale esercizio delle prerogative del caso, secondo le disposizioni del testo unico, valutando anche l'applicazione dell'art. 70 comma 2 del tuel, e al Sindaco Bandecchi di dimostrare nella sede del consiglio comunale di aver o meno rimosso le cause di incompatibilità».

Il professor Caforio, in un articolo pubblicato sul Messaggero, edizione di Terni, ha analizzato la situazione sostenendo in sintesi che «il tema è che ogni interferenza tra interesse pubblico e privato deve essere superata. Il sindaco deve completare questo percorso che ha avviato tagliando ogni legame con le proprietà di enti o imprese che hanno interessi su Terni e che fanno riferimento a lui. Guardando dall’esterno, oggi, mi sembra che questo non sia stato fatto. Fino a quando questo processo non sarà chiuso, il rischio dell’incompatibilità resta». 
Qual è il percorso che deve affrontare il sindaco di Terni? «Dopo il rilievo del ministero c’è la diffida e poi la decadenza. Il procedimento si conclude con la diffida, dopo trenta giorni scatta la decadenza». Bandecchi, però, ha mandato delle osservazioni. «Per quanto riguarda le osservazioni, il ministero le può accogliere, in tutto o in parte, o respingerle. Se le accoglie il procedimento è archiviato, altrimenti vengono rigettate e i termini di legge diventano perentori.

Va detto, per completezza, che il giudice ultimo è il Tar. Bandecchi potrebbe intentare questa strada e il Tar potrebbe valutare anche con la sospensiva. Ma ci sono casi di sindaci che sono stati sospesi dall’incarico per casi molto meno complessi di questo».

Oggi, 8 agosto, la risposta del vicesindaco e avvocato, Riccardo Corridore:

«In relazione alle dichiarazioni del professor Caforio sulla presunta incompatibilità del Sindaco di Terni Stefano Bandecchi, pubblicate sul Messaggero, edizione di Terni, in data 8 Agosto 2023, mi duole evidenziare che viene espresso un parere relativo ad altre fattispecie giuridiche non attinenti al caso di specie.
La procedura e’ infatti disciplinata dall’articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e quindi la competenza è del Tribunale Civile e non del Tar.
Il Prefetto, esercitando correttamente il suo potere/dovere di vigilanza e controllo, ha acquisito un parere dal Ministero ma, medio tempore, in data 24 luglio 2023, la Unicusano ha ceduto la Ternana Calcio Spa ad una società di cui è amministratore Nicola Guida, come da comunicazione inviata dal Sindaco al Prefetto nella giornata del 7 Agosto».
«Per il resto, l’articolo 70 del Tuel disciplina l’azione popolare esercitabile dal Prefetto e da qualunque cittadino, sempre avanti al Tribunale Civile, competente per materia - prosegue Corridore -
Occorre pertanto fare chiarezza su una vicenda, cui la cittadinanza presta grande attenzione, in cui troppo spesso si leggono ricostruzioni dei fatti e prognosi degli accadimenti non aderenti alle norme giuridiche applicabili».
Ricordo inoltre che «l’azione popolare, unica procedura perseguibile per la eventuale declaratoria di incompatibilità, si articola in tre eventuali gradi di giudizio, secondo una procedura rapida rispetto al giudizio ordinario, di cui sono competenti per materia, rispettivamente, Tribunale Civile di Terni, Corte d’Appello di Perugia e Corte di Cassazione con una durata stimata, per analogia in casi simili, di circa 12-18 mesi. Ad ogni buon conto ad esito del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, il Sindaco avrebbe dieci giorni per rimuovere le cause di incompatibilità analogamente alla eventuale procedura di contestazione in Consiglio Comunale che ricordo, nel caso di specie, come da relazione della Segretaria Generale, ha riguardato solo la Presidenza di Ternana e Unicusano, cause tempestivamente rimosse antecedentemente alla delibera della convalida degli eletti.
Il riferimento al controllo indiretto della Ternana Calcio Spa, tramite la società delle Scienze Umane srl e della Ping Pong srl non è stata infatti contestata al Sindaco.
In tutti i casi di specie, comunque, la competenza a decidere è quella normata dal decreto legislativo 150/2011.
Parlare di Commissariamento, i cui casi sono tassativamente previsti dalla legge,  o di diffide del Prefetto è pertanto fuorviante atteso che nell’ipotesi di pronuncia di incompatibilità, ad esito di tre gradi di giudizio, che diverrebbe esecutiva solo in sede di Cassazione, il vice Sindaco con funzioni di Sindaco, la giunta e il consiglio resterebbero in carica fino a nuove elezioni da convocare da parte del Ministero alla prima data utile.
Tanto per chiarezza nella ferma convinzione che non sussista alcuna causa presunta di incompatibilità alla luce della cessione della Ternana Calcio Spa da parte dell’Universita’ Niccolò Cusano».

La risposta dell'avvocato e professore universitario Giuseppe Caforio. 

«Fermo restando che la norma di riferimento che cita Corridore è errata, quella giusta è il dlgs n. 235/2012, il problema della giurisdizione tra competenza del giudice amministrativo o di quello civile è aperto malgrado gli interventi della cassazione sezione unite. Il Consiglio di stato - fra le tante vedi sentenza n. 7431 del 20 febbraio 2017 nonché sentenza 573 del 19 gennaio 2021 -, si è ritenuto competente in materia di decadenza di sindaci e membri del consiglio comunale. Ma la questione sollevata nell’articolo era riferita a monte, ovverosia alla istruttoria in corso da parte del Ministero degli Interni che si concluderà con un atto che ben potrà essere impugnato autonomamente e prima che dia luogo al provvedimento prefettizio di sospensione. E su questo atto ritengo che non ci sia dubbio sulla competenza del Tar, fermo restando la opinabilità di tutte le tesi in questo campo estremamente complesso e con ripetuti interventi giurisprudenziali che non sempre hanno chiarito e talvolta complicato le questioni di giurisdizione».

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