Pomezia, il Comune vieta castelli di sabbia e sport sulla spiaggia di Torvaianica

Pomezia, il Comune vieta castelli di sabbia e sport sulla spiaggia di Torvaianica
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Lunedì 21 Marzo 2016, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 14:09

Niente più castelli di sabbia e partite a racchettoni sulle spiagge di Torvaianica. E divieto anche di usare skateboard e pattini a rotelle sulle strade, sui marciapiedi e nei piazzali di Pomezia. Sono alcuni degli effetti derivati dall’adozione del nuovo Regolamento di Polizia urbana approvato dall’amministrazione pentastellata del comune costiero alle porte di Roma.

Le 34 pagine di testo già in vigore, fissano le norme per il decoro della città e per il rispetto di una civile convivenza ma, in qualche passaggio, sembrano particolarmente restrittive su abitudini tipiche delle località turistiche quale è, appunto, Torvaianica. In particolare, l’art. 10 fissa testualmente che “nelle zone boschive, nelle aree protette, (sull’arenile demaniale e sulle aree dunali) nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati” non si possono, tra l’altro, “praticare attività sportive o ludiche che possano causare molestia o pericolo alle persone". In questo caso, indubbiamente, rientrano tutte quelle attività tipiche dell’arenile come costruire castelli o sculture di sabbia, correre sul bagnasciuga, giocare a racchettoni o a pallone: il fatto che non sia indicato il periodo estivo, già regolamentato con la specifica disciplina delle attività balneari, fa capire che il divieto è assoluto. E la sanzione non è di poco: 300 euro.

SKATE E PATTINI VIETATI

All’art 6, quello sui “Comportamenti vietati”, si prescrive “l’utilizzo di skateboard, rollerblade, pattini a rotelle o similari, compiere evoluzioni o cimentarsi, in dimostrazioni di abilità con veicoli a propulsione umana, praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, le scalinate e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per altri o procurare danni”. Nello stesso articolo, un comma si occupa di contrastare i bivacchi ma anche di tutelare il decoro di parchi, giardini pubblici e spiagge nei quali, tra l’altro, viene vietato “dalle ore 20,00 alle 8,00 di ogni giorno sia feriale che festivo, introdurre contenitori di bevande”. Chi viola queste regole può ricevere una multa da 150 euro. E’ altresì punito “scuotere dai balconi o dalle finestre, tappeti, stuoie, effetti letterecci, stracci, tovaglie o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento”.

SORDINA ALLE LAVATRICI

All’art 44 un altro divieto destinato a far discutere: “nelle abitazioni private non è consentito prima delle 7,00 e dopo le 23,00 apparecchiature di esclusivo uso domestico che producano rumore o vibrazioni”. Vale a dire che chi azionerà lavatrici, lavastoviglie, frullatori o persino phon, rischia una multa di 150 euro. Limiti e sanzioni della stessa misura anche per gli studenti di Conservatorio: “non è consentito l’uso di strumenti musicali dalle ore 14,00 alle 16,00 e dalle 21,00 alle 9,00 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento è usato”. Riguardo al barbecue, tema d’attualità in vista delle gite di Pasquetta, oltre al giusto divieto di fare uso di “bracieri e griglie su aree pubbliche” viene normato anche quello su aree private e su quelle appositamente attrezzate: “è consentito purchè non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia”.

PUGNO DURO CONTRO LA PROSTITUZIONE

Polso di ferro contro i writer, chi posa manifesti e chi imbratta spazi pubblici e autovelox: la contravvenzione è di 500 euro. Liberalizzata la esposizione, con relativa vendita di prodotti del proprio ingegno come: “disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili; monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e accessori vari; scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico”. Non serve la licenza commerciale ma basta l’occupazione di suolo pubblico, che non è richiesta invece per le attività di servizio, come l’arrotino, l’ombrellaio o il lustrascarpe.

Ben quattro comma dell’art 6 sono dedicati alla lotta alla prostituzione (300 euro di multa), con il divieto di “compiere in luogo pubblico in vista, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro”, di “contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento in modo di offendere la pubblica decenza”, di “assumere atteggiamenti, ovvero modalità comportamentali ovvero indossare abbigliamenti che manifestino inequivocabilmente l’intenzione di adescare” e, infine, di “chiedere informazioni, concordare, contrattare prestazioni sessuali”. Infine, degno di nota anche l'art 8: “è vietata la sosta prolungata per più di 24 ore su spazi ed aree pubbliche di veicoli in genere o di motoveicoli in evidente avaria o palesemente in stato di abbandono”. 

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