Leonessa: «Bus non ostacolati dalla staccionata»: la decisione definitiva arriva dopo oltre 9 anni dall'avvio della vicenda

La sede del Tar del Lazio
di Massimo Cavoli
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Lunedì 5 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Una battaglia combattuta nelle aule giudiziarie durata quasi dieci anni, che ha tenuto impegnati giudici penali e amministrativi, il tutto per una recinzione privata che il Comune, invocando l’interesse pubblico, voleva rimuovere per facilitare le manovre degli autobus di linea e che il proprietario, invece, si rifiutava di fare.

I passaggi. È andata avanti cosi, a colpi di ordinanze comunali emesse a partire dal 2015 dagli uffici tecnici, diffide, accesi scontri (verbali) tra le parti in causa e processi, la vicenda che a Leonessa ha opposto l’amministrazione a un’anziana pensionata che non ne voleva sapere di eliminare la staccionata realizzata con paletti e fil di ferro per delimitare la propria area. E alla fine a spuntarla è stata la donna perché il Tar, dopo nove anni, gli ha dato ragione dichiarando gli atti del Comune illegittimi, e anche in sede penale, dove era stata citata in giudizio davanti al tribunale monocratico per non aver rispettato l’ordinanza sindacale (reato contravvenzionale) emessa nei suoi confronti, è stata assolta dal giudice perché il fatto non costituisce reato.

La vicenda. Una storia che, al di là degli aspetti giudiziari, fa però riflettere su quanto, a volte, la giustizia deve impegnare in termini di tempo, risorse e personale, per affrontare questioni che potrebbero trovare soluzione in procedure più semplificate, come nel caso di Leonessa, dove tutto era nato dalla volontà del Comune di agevolare la manovra degli autobus a ridosso del terreno nel quale la proprietaria teneva i mezzi agricoli utilizzati per i lavori in campagna, «perché la porzione da recintare comprometteva la sicurezza del trasporto pubblico».
Ma nello svolgimento del processo penale (durato 5 anni, tra iscrizione del procedimento e sentenza finale), è stato dimostrato l’esatto contrario: i pullman potevano facilmente compiere le manovre e non c’era la necessità di eliminare lo steccato eretto dalla pensionata per creare più spazio.

Ma c’è di più, perché l’atto comunale è stato ritenuto dal giudice Alessandro Auriemma privo di interesse pubblico, caratterizzato da violazione di legge ed eccesso di potere, e «nel caso si volesse allargare la pubblica via bisognerebbe procedere ad esproprio del terreno, nei modi e termini previsti, non con un’ordinanza che diffidi a spostare i mezzi agricoli per permettere all’autobus di invadere il terreno privato per fare manovra». Intanto, mentre veniva archiviata la fase penale, davanti al Tar proseguiva l’azione promossa dall’avvocato Andrea D’Orazi per chiedere l’annullamento in sede amministrativa delle diverse ordinanze con le quali si ingiungeva alla sua cliente di rimuovere la recinzione, «non sussistendo i necessari requisiti di necessità e urgenza». Tesi accolta dai giudici della seconda sezione Stralcio, che hanno giudicato le motivazioni contenute nei provvedimenti «generici, immotivati e sprovvisti di prova». Ogni atto adottato dal Comune e dai suoi organi tecnici, dunque, è stato giudicato illegittimo, così come risultato dal processo conclusosi con l’assoluzione dell’anziana, le cui conclusioni sono state richiamate nell’ultima sentenza del Tar, e le ordinanze sono state annullate, con condanna conseguente dell’amministrazione a pagare le spese di giudizio.

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