L’attuale stato giuridico dei cappellani militari nell’ordinamento italiano riflette il loro pieno inserimento nella struttura gerarchica militare, con assimilazione del loro status a quello degli ufficiali e conseguente attribuzione dei gradi gerarchici da cui discende l’applicazione del relativo trattamento economico e la soggezione, in linea di principio, alla medesima disciplina militare. All’Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d’armata; al vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell’Esercito, secondo il grado di assimilazione. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all’ordinario, al vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell’Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.
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