Il Consiglio dovrà poi presentare i suoi orientamenti per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese. L'accordo volto a definire le modalità di recesso viene concluso a nome dell'Ue dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del parlamento europeo.
I trattati cessano di essere applicabili al paese interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o due anni dopo la notifica del recesso. Il Consiglio può decidere di prolungare tale termine. Qualsiasi Stato uscito dall'Unione può chiedere di aderirvi nuovamente, presentando una nuova procedura di adesione.
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