Violenza sulle donne, arresto in flagranza differita e indennizzi: cosa prevede la legge entrata in vigore sabato

Dal 9 dicembre è diventato operativo il testo voluto dalla ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella che rafforza molte delle misure previste nel cosiddetto Codice Rosso, la legge anti-violenza di genere del 2019

Violenza sulle donne, arresto in flagranza differita e indennizzi: cosa prevede la legge entrata in vigore sabato
di Riccardo Palmi
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Lunedì 11 Dicembre 2023, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 15:17

È entrata in vigore sabato scorso, 9 dicembre, la nuova legge anti-violenza sulle donne. Vale a dire la norma che, rafforzando e semplificando l'applicazione del cosiddetto “Codice rosso” esistente dal 2019, punta a favorire la prevenzione.

Al netto delle critiche di alcuni movimenti femministi e centri anti-violenza che avrebbero preferito l'introduzione di interventi più strutturali, il testo che porta la firma della ministra per la Famiglia e le Pari opportunità Eugenia Roccella non si limita a stabilire una trattazione prioritaria per i reati di violenza sulle donne, inclusi lesioni aggravate, violenze sessuali, stalking, revenge porn e altri, estende ad esempio la possibilità di ricorrere a misure cautelari anche nei confronti delle persone accusate dei cosiddetti "reati spia".

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Ovvero quelli che sono considerati indicatori di abusi o violenza di genere come percosse, lesioni personali, minaccia grave, atti persecutori, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti e violazione di domicilio. Da sabato inoltre per i questori è anche possibile disporre un ammonimento nei confronti di chi è accusato di uno di questi reati, decidendo di ritirare eventuali armi possedute legalmente dal soggetto in questione anche qualora non vi fosse una querela.

Cioè è possibile, in caso di reiterazione delle accuse, procedere d'ufficio. Un po' come già accadeva per alcuni altri reati come violenza domestica, cyberbullismo o stalking.

La nuova legge: termini più brevi per le misure cautelari

Uno strumento a cui la legge appena entrata in vigore affianca anche l'introduzione di termini più brevi per la valutazione delle misure cautelari da parte del pubblico ministero. A fronte di una tempistica oggi indefinita, viene reso obbligatorio per il pm decidere se disporre o meno misure cautelari entro 30 giorni dal momento in cui sono inziate le indagini nei confronti della persona accusata. Il giudice avrà poi altri 30 giorni per decidere se accogliere o meno le richieste. Intanto però il giudice potrà imporre il non avvicinamento ai luoghi frequentati abitualmente dalla presunta vittima, con l'obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri. Obbligo che potrà essere fatto rispettare anche ricorrendo all'uso del braccialetto elettronico mediante una procedura semplificata e rafforzata. 

Infine, è stato introdotto anche il cosiddetto “arresto in flagranza differita” in casi di maltrattamenti, atti persecutori o violazione di un provvedimento di allontanamento. Diviene cioè possibile arrestare una persona accusata anche nei casi in cui il reato sia dimostrabile attraverso video, foto o altro genere di documentazioni (ad esempio chat o altre informazioni fornite mediante localizzazioni GPS), a condizione che non si superino le 48 ore dal fatto documentato.

Le nuove disposizioni però, al di là di un controllo più serrato con misure di prevenzione ad hoc per chi è condannato per reati di violenza, stabilisce anche percorsi di recupero più rigorosi e una semplificazione dell'accesso a richieste di indennizzo statali. In particolare è sono stati ampliati i termini per la presentazione delle richieste e la possibilità di ricevere un ristoro anticipato in caso di stato di bisogno. Il termine per la richiesta sale da 60 a 120 giorni e non occorre più dimostrare di avere provato a ottenere, senza successo, il risarcimento del danno dal reo. Possibile chiedere allo Stato una provvisionale a titolo di ristoro anticipato.

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