Carlotta Benusiglio, non vi furono minacce e vessazioni che portarono al suicidio: le motivazioni dell'assoluzione dell'ex fidanzato Marco Venturi

La 37enne stilista fu trovata impiccata con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli a Milano

Carlotta Benusiglio, non vi furono minacce e vessazioni che portarano al suicidio: le motivazioni dell'assoluzione dell'ex fidanzato Marco Venturi
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Giovedì 16 Novembre 2023, 14:46 - Ultimo aggiornamento: 16:00

Carlotta Benusiglio, le motivazioni della sentenza di appello che ha scagionato l'ex fidanzato Marco Venturi. Le «prove raccolte si dirigono tutte, senza eccezioni, verso l'atto anti-conservativo», ossia il suicidio, e la presunta «persecuzione» da parte del compagno, di cui si parla nella sentenza di primo grado basata su «illazioni», è «inesistente». Lo scrive la Corte d'Assise d'appello di Milano nelle motivazioni del verdetto sul caso della morte della stilista Carlotta Benusiglio con cui lo scorso 11 ottobre è stato assolto Marco Venturi, con la formula «perché il fatto non sussiste», da tutte le imputazioni, da quella originariamente contestata di omicidio volontario ma pure da quella di «morte come conseguenza di altro reato», ovvero di stalking, come era stata riqualificata.

La 37enne fu trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza Napoli, a Milano, la notte del 31 maggio 2016.

Sul caso, rimasto un giallo per anni, nel giugno 2022 era arrivato il primo verdetto: il gup Raffaella Mascarino aveva deciso che non si era trattato di un omicidio, ma che la morte, suicidio o un atto dimostrativo finito in tragedia, per il gup, era stata causata dall'ex compagno, che avrebbe sottoposto Benusiglio per due anni a vessazioni, fisiche e psicologiche, e minacce. Da qui la condanna a 6 anni per morte come conseguenza di condotte persecutorie.

Condanna, poi, cancellata in secondo grado per il 47enne, difeso dal legale Andrea Belotti. La Corte (presidente Ivana Caputo) spazza via con parole nette, in 175 pagine di motivazioni, l'ipotesi dell'omicidio, sempre sostenuta, invece, dalla famiglia della stilista coi legali Gian Luigi Tizzoni e Pier Paolo Pieragostini, ma anche l'accusa di stalking a carico dell'ex compagno.

Neppure dalle «informazioni più interessatamente 'colpevoliste'», scrive la Corte, è «possibile desumere che Carlotta Benusiglio fosse persona 'succube' al volere altrui, né di Marco Venturi, né degli altri con cui, in concomitanza temporale, intratteneva relazioni».

Per i giudici, i due trascorsero assieme «volontariamente e consensualmente» quella nottata, in giro per locali, «culminata con un litigio di coppia», uno dei tanti, e poi col suicidio della donna. 

Secondo la Corte, le considerazioni del gup, anche sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza, «non sono deduzioni rinvenienti da fonti di prova», ma «mere illazioni». La Procura generale, sulla base del ricorso della Procura, aveva insistito per la richiesta di 30 anni per omicidio volontario. Per l'accusa, la donna, dopo l'ennesima lite, sarebbe stata strangolata dal 47enne, il quale poi avrebbe inscenato il suicidio.

«È illazione - si legge nelle motivazioni dei giudici - che il Venturi attraversi la carreggiata, si fermi ad aspettarla e i due fidanzati si 'frontegginò in un ultimo fatale scontro». Per la Corte, il racconto di Venturi, che disse di essersene andato prima che lei entrasse nei giardini, è «credibile». Sulle immagini, scrivono ancora, «non è consentito favoleggiare perché è ragionevolmente certo» che l'ex compagno «abbia detto la verità». E non si può imputare a Venturi di «non aver inseguito» la donna «all'interno del parchetto per impedirle gesti insani». La sentenza di primo grado, per la Corte, usa «ipotesi e letture psicologiche», «sentimenti» più che «fatti verificabili».

La «immedesimazione nei sentimenti della vittima sino al transfert psicoanalitico» è «operazione concettuale che il giudice penale non può (e non sa) compiere». E sempre il giudice «non può e non deve esprimersi su dinamiche di coppia, al di fuori di condotte, commissive od omissive, che costituiscono reato». Non può «giudicare - scrive la Corte - mostrando di solidarizzare con le temperie ed i patemi interiori di chi si sta inoltrando in un giardino pubblico» per compiere «un gesto estremo, o un gesto rivendicativo o anche solo per richiamare l'attenzione su di sé». Palese, secondo la Corte, la «forzatura, in fatto, nel dover ravvisare una 'condotta di stalking' per tutta la serata» e un «pedinamento ossessivo» di lui su di lei.

Per i giudici, tra l'altro, alcuni testimoni «nel timore di gettare ombre sull'immagine elegiaca» di Benusiglio «o anche solo di avvalorare il gesto inconsulto» hanno «taciuto circostanze rilevanti». Il rapporto tra i due è stato «fortemente litigioso, altalenante e vicendevolmente manesco», ma da parte di Venturi non vi fu stalking. Venturi è stato anche prosciolto «per non doversi procedere» per prescrizione da un episodio di lesioni ai danni della 37enne, mentre un altro era già caduto in primo grado. 

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