Un patto prima del matrimonio per dirsi addio fuori dai tribunali: accordi su assegno e casa

Un patto prima del matrimonio per dirsi addio fuori dai tribunali: accordi su assegno e casa
di Antonio Calitri
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Lunedì 11 Dicembre 2017, 00:22 - Ultimo aggiornamento: 12 Dicembre, 11:30
Un accordo prematrimoniale per tutelare con chiarezza l’eventuale fine di un rapporto coniugale senza dover rischiare l’incertezza della legge sul divorzio alla luce delle ultime sentenze sull’autosufficienza che stano decretando la fine del mantenimento. 

Alla ricerca di una soluzione per tutelare il soggetto debole di un divorzio dopo la sentenza della Cassazione del maggio scorso che ha riformato l’assegno di mantenimento, dopo la riforma dell’assegno di mantenimento, rispunta anche una proposta di legge sugli accordi prematrimoniali. Una realtà consolidata all’estero, praticamente sconosciuti da noi, dove anzi la legge spressamente dichiara nulli gli accordi con cui i coniugi disciplinano le condizioni di un eventuale futuro divorzio. E questa nullità riguarda sia i patti stipulati prima del matrimonio, sia quelli stipulati durante la convivenza e persino gli accordi raggiunti al momento della separazione. Negli Stati Uniti sono prassi diffusa - i cosiddetti “prenup” da “prenuptial agreement” non solo nell’alta società ma anche nella middle class. 

LA SENTENZA
In commissione giustizia della Camera c’è fretta per trovare una soluzione e cercare di far approvare un testo prima della fine della legislatura dopo che la sentenza numero 11.504 della Corte di Cassazione del 10 maggio scorso, relativa al divorzio tra l’ex ministro Vittorio Grilli e l’ex moglie Lisa Lowenstein, è passata dal criterio del tenore di vita a quello dell’autosufficienza economica grazie al quale poche settimane fa Silvio Berlusconi ha ottenuto di non dover versare più denaro all’ex moglie Veronica Lario. Così, se da una parte la presidente della commissione, Donatella Ferranti ha presentato un testo che vuole ridisegnare i confini dell’assegno di divorzio per «compensare la disparità che lo scioglimento o la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi», dall’altra torna d’attualità il testo presentato il 15 ottobre 2014 dalla dem Alessia Morani e da Luca D’Alessandro di Ala sull’introduzione in Italia dei patti prematrimoniali.

Il testo era rimasto a lungo fermo perché sembrava danneggiare il soggetto debole e quasi sempre la donna rispetto alla precedente giurisprudenza. Dopo la sentenza Grilli che ha tolto quasi ogni tutela al soggetto debole del matrimonio finito (purché sia economicamente autosufficiente), questi accordi avevano subito un’accelerazione perché darebbero delle tutele chiare e sin dall’inizio, tanto da aver completato anche un ciclo di audizioni. Adesso con il rumore della nuova decisione sulla fine del mantenimento di Veronica Lario da parte dell’ex presidente del consiglio e con la possibilità che tantissimi assegni vengano revisionati c’è urgenza di trovare una soluzione e gli accordi prematrimoniali tornano di attualità. 

La stessa Ferranti, nella seduta dello scorso 5 ottobre ha evidenziato che «la Commissione dovrebbe esaminare il provvedimento in titolo parallelamente alla proposta di legge dell’onorevole Morani C. 2669, recante modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali, sulla quale la Commissione ha già concluso un ciclo di audizioni 19 luglio scorso». 

5 ARTICOLI
Il testo di appena 5 articoli dà la possibilità ai futuri coniugi di stipulare accordi prematrimoniali (che si possono siglare o modificare anche durante il matrimonio) dove prevedere, in caso di fine del rapporto che uno dei due può dare all’altro una somma di denaro periodica o una tantum o un diritto reale su uno o più immobili ma non può attribuire più di metà del proprio patrimonio. Solo quando gli accordi riguardano anche i figli minori o economicamente non autosufficienti, questi devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Che se non ritiene che rispondano all’interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un’eventuale riformulazione. E può anche negare definitivamente l’accordo se dopo le modifiche non ritiene soddisfacente la nuova versione proposta. 
 
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