E aggiunge: «La determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile, concernendo la sfera più intima ed intangibile della persona umana, non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali» e ciò anche quando sia necessario ricorrere all'eterologa.
«La disciplina in esame incide sul diritto alla salute» e «in relazione a questo profilo, non sono dirimenti le differenze tra PMA di tipo omologo ed eterologo, benchè soltanto la prima renda possibile la nascita di un figlio geneticamente riconducibile ad entrambi i componenti della coppia». Così la Consulta nelle motivazioni della sentenza sull'eterologa.
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