Luca Diotallevi
Luca Diotallevi

Verso il 2 giugno/La nostra Costituzione che anima la Repubblica

Verso il 2 giugno/La nostra Costituzione che anima la Repubblica
di Luca Diotallevi
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Giovedì 27 Maggio 2021, 00:37 - Ultimo aggiornamento: 22:14

Può capitare, talvolta, che nelle feste molto partecipate qualcuno si intrufoli senza essere invitato e ad un certo punto domandi: «Di chi è la festa?». Quando a festeggiare sono sessanta milioni di persone, seppure invitate, non c’è da stupirsi che più d’uno si chieda: «Di chi è la festa?».


Magari anche il 2 Giugno di quest’anno succederà la stessa cosa. Naturalmente è facile rispondere che il festeggiato è la “repubblica”, scelta dagli italiani il 2 Giungo del 1946, 75 anni fa, in alternativa alla monarchia e in modo che la Costituzione dichiara irreversibile (articolo 139).


Un po’ come una fotografia a distanza, la Costituzione non dice tutto della repubblica, né potrebbe, ma aiuta ad identificarla fornendone almeno alcuni dei tratti distintivi. La Costituzione ci aiuta a non confondere la repubblica con qualcos’altro. In particolare, di questi tempi (tempi di “statalismi”, “sovranismi” e “populismi” di ogni colore) è addirittura urgente e prezioso che la Costituzione aiuti a distinguere tra repubblica e stato.
Noi italiani il 2 Giugno siamo chiamati a festeggiare la repubblica, non lo stato, anche perché lo stato (con la “s” minuscola come raccomandavano tra gli altri Sturzo ed Einaudi) non è che un pezzetto della repubblica. 
Come ha scritto Mortati, «il Costituente indica con il termine “Italia”, in luogo di quello “Stato italiano” il soggetto in cui l’ordine stesso si incarna». Secondo la nostra Costituzione l’Italia è una Repubblica (articolo 1) e nel testo mai ricorre l’espressione “Stato italiano”. Per la Costituzione lo stato è solo una delle tante strutture della repubblica, ed addirittura una sola delle sue strutture di tipo politico. Sicché, ad esempio, proprio grazie alla Costituzione sappiamo e festeggiamo che la nostra repubblica ed il nostro stato sono cose molto diverse da ciò che i francesi chiamano con lo stesso nome.


Possiamo immaginare la Costituzione italiana come una linea che attraversa lo spazio sociale tagliandolo in due: da una parte una piccola porzione, la politica, dall’altra una porzione molto più grande, tutto il resto. Questa Costituzione può anche essere immaginata come una vetrata, attraverso la quale dalla politica si guarda a tutto il resto della società, che è tanto, e, viceversa, da quest’ultimo si guarda alla politica. L’insieme di queste due visioni è la repubblica.


Ciò che attraverso la vetrata si vede, tanto guardando in una direzione quanto nell’altra, non è un paesaggio fisso, pietrificato, ma un insieme di realtà in movimento, in continua trasformazione. La Costituzione (anche per questa ragione essenzialmente “liberale”) più che dare ordine allo spazio indica – tanto su di un versante quanto sull’altro – alcuni assetti (cfr. articolo 7) come incompatibili ed alcuni equilibri istituzionali ed interistituzionali come garanzia per il mantenimento, attraverso le trasformazioni, di un assetto repubblicano: “poliarchico”, non “monarchico”.
Se leggiamo la Costituzione repubblicana come se guardassimo al resto della società dal punto di vista della politica, ci accorgiamo che questa prima di tutto “riconosce” (cfr. ad esempio l’articolo 2). Non “fonda”, non “consente”, non “concede”, ma – appunto – “riconosce” (ed eventualmente promuove) una enorme quantità di realtà (persone, formazioni sociali, altre istituzioni) che non “vengono dopo”, non “si basano su”, né “stanno dentro” lo scatolone della politica, come invece avviene quando la politica ha forma di stato e in quanto stato subordina tutto il resto della società. 


Se invertiamo la prospettiva e leggiamo la Costituzione come se guardassimo dal resto della società verso la politica, ci accorgiamo che anche per quest’ultima vale la medesima regola.

Leggiamo ad esempio l’articolo 5: «la Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento». Le città e le loro reti, i comuni e le regioni, non sono affatto articolazioni dello stato, non derivano affatto da questo. Anzi, semmai è lo stato (ovvero una amministrazione politica tra le altre) che deve decentrarsi ed adattarsi ad un tessuto politico repubblicano in cui dunque è bandita ogni reductio ad unum e del quale è sancito il radicale pluralismo degli enti politici nel quadro di un ancora più radicale pluralismo degli enti delle formazioni sociali. Questo pluralismo è la sostanza della repubblica.


A differenza di quanto avviene nello stato, nella repubblica la politica non è e non si pensa come una “bolla” che tutto racchiude ed imprigiona. La repubblica tanto riconosce i diritti delle persone, contemplandone un notevole grado di possibile evoluzione, quanto comprende che non c’è funzione od obiettivo, anche di tipo politico, che la repubblica stessa possa perseguire isolandosi inseguendo obiettivi di sovranità nel senso proprio del termine.
L’ordinamento giuridico cui la repubblica si conforma ha respiro internazionale e le sue radici non sono in uno spettrale superiore diritto dello Stato (superiorem non recognoscens), ma nei diritti delle persone, di ogni persona, tanto individualmente presa quanto nelle formazioni sociali nelle quali possa svolgere la propria personalità (cfr. articolo 10 e 2). Persino la sicurezza non è pensata come monopolio dello stato, ma perseguita partecipando ad organizzazioni internazionali fondate sulla limitazione della sovranità (cfr. articolo 11).


Per queste ragioni e per tante altre possiamo festeggiare la repubblica. Perché la nostra Costituzione è un software adeguato al discernimento dei diritti, si pensi alla opzione per la libertà religiosa (articoli 7, 8, 19), così come è software adeguato ad un panorama politico nel quale la autonomia e la indipendenza delle comunità nazionali non soffocano sotto la cappa dello stato (nel senso storicamente e teoreticamente proprio del termine), bensì vivono entro l’ambiente di una governance multi level e multi center – quella delle “società libere” ed “aperte”. La nostra Costituzione nacque già compatibile con imprese istituzionali non statuali e post-statuali come l’Alleanza Atlantica o l’Unione Europea.


Allora questa è davvero “la Costituzione più bella del mondo”? Forse no, e non a caso tale espressione è sempre usata in modo strumentale e conservatore. Del resto, sin da principio la Costituzione italiana prevede meccanismi che, all’infuori della forma repubblicana, ed in coerenza con questa, consentono le più ampie modifiche (dalla magistratura alla forma di governo), per via parlamentare ed anche con ricorso alla via referendaria. Semmai, il bello della Costituzione sta proprio nell’essersi presentata da subito come ampiamente riformabile.
Se la società e la sua dimensione politica sono fisiologicamente in continuo cambiamento, e come tali riconosciute e tutelate dalla Costituzione, è solamente cambiando tutte le volte che serve che la Costituzione può continuare a garantire la forma repubblicana e le garanzie liberali alla società nel suo insieme ed alla sua dimensione politica.

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