Quando fare domanda
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:
- dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla data di dimissioni da parte del lavoratore, di recesso da parte del curatore o di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, nel caso di liquidazione giudiziale;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:
- in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
- in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell'infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell'infortunio.