Con i nuovi criteri, che si applicheranno ai pagamenti dovuti per il 2014 e poi andranno a regime a partire dall'anno in corso, il numero dei Comuni esenti in quanto situati in montagna passa da 1.498 a 3.456. Inoltre l'imposta non sarà applicata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli (purché iscritti al relativo fondo di previdenza) nei 655 Comuni definiti “parzialmente montani”. E il 10 febbraio - nuova scadenza fissata visto che a quella del 26 gennaio mancano solo tre giorni - non pagheranno nemmeno coloro che sarebbero stati esenti con le precedenti norme e lo sarebbero con quelle appena definite.
Con il decreto dello scorso 28 novembre, di fatto mai applicato anche per l'intervento del Tar, venivano fissati i criteri per l'esenzione (applicata in modo pressoché gemeralizzato per l'anno 2013). I comuni italiani erano stati divisi in due fasce, quelli di altitudine oltre i 600 metri, e quelli con altitudine compresa tra 281 e 600. Nei primi l'esenzione era totale, nei secondi di applicava solo agli agricoltori professionali. Questo criterio aveva provocato proteste perché tra l'altro l'altitudine andava riferita al municipio e non all'effettiva ubicazione del terreno.
Con le ultimissime modifiche resta lo schema basato su esenzione totale e parziale, ma la distinzione non è più puramente altimetrica: si baserà sulla classificazione dei Comuni realizzata dall'Istat che individua quelli non montani quelli parzialmente montani e infine quelli totalmente montani. Per lo Stato il gettito atteso scende da 350 a 260 milioni: una perdita di 90 milioni ritenuta compatibile con gli obiettivi di bilancio per il 2014.
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