Dava lezioni di guida mentre era in servizio, carabiniere nei guai per doppio lavoro

Dava lezioni di guida mentre era in servizio, carabiniere nei guai per doppio lavoro
di Marcello Ianni
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Giovedì 30 Novembre 2023, 07:47

Appuntato dei carabinieri ma contemporaneamente titolare al 70% e istruttore di ben quattro scuole guida. La Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti ha recentemente condannato per presunto danno erariale, G.G. di 55 anni, a risarcire il Ministero della Difesa della somma di 33mila euro, secondo l’accusa illecitamente introitata.

La vicenda giudiziaria-contabile è nata nel 2018 quando un esposto anonimo ma dall’accusa ritenuto circostanziato riferiva del presunto “doppio lavoro” (svolto nelle stesse ore della concessione di permessi dal lavoro retribuiti) dell’appuntato scelto, (assistito dagli avvocati Francesco Camerini e Anna Rossi) in servizio presso il comando regionale carabinieri forestale di Abruzzo e Molise, con sede a Gignano. Le indagini affidate ai militari delle Fiamme gialle dell’Aquila, hanno portato a galla come lo stesso Gentile sarebbe titolare del 70% del capitale speciale di tre scuole guida “Gentile”, con sede a Sulmona, L’Aquila, Pizzoli e Pratola Peligna.

Lo stesso imputato risultava essere anche insegnante-istruttore presso le medesime auto scuole. Le successive indagini avrebbero evidenziato come l’appuntato scelto abbia svolto “un’attività professionale continuativa e non occasionale a favore e per conto di un’impresa commerciale della quale oltretutto era socio di maggioranza e amministratore di fatto, attività non autorizzabile».

Lavoro che lo stesso avrebbe anche pubblicizzato, facendosi ritrarre sul sito internet dell’autoscuola.


Dito puntato da parte della Procura regionale contabile e della stessa Sezione Giurisdizionale, sulla comunicazione che lo stesso G.G.e avrebbe fatto al proprio Corpo di appartenenza, una semplice presa “d’atto di collaborazione extraprofessionale per docenza” ritenuta, “irrilevante”. Infatti secondo il collegio giudicante contabile, non solo l’imputato avrebbe omesso di comunicare la proprietà delle società e la retribuzione che ne derivava ma non si può parlare di attività di docenza visto che la stessa «non rientra nelle attività esonerate dal regime autorizzatorio».

Insomma delle presunte violazioni che G.G. avrebbe dovuto conoscere, di qui sempre secondo la Corte dei conti, la contestazione del comportamento doloso da parte dell’imputato. Nel calcolo del danno erariale la Sezione Giurisdizionale ha tenuto conto di quanto prospettato dalla stessa Procura contabile,ovvero delle retribuzioni corrisposte nei periodi per i quali sarebbe risultata attestata la mancata prestazione lavorativa; i compensi percepiti per lo svolgimento delle attività extra-professionale non autorizzabile e infine il danno all’immagine. E’ bene evidenziare che si tratta di un pronunciamento di primo grado che, se del caso, potrà essere appellato dall’appuntato.

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