Assegno per il nucleo familiare, nuovi livelli di reddito da luglio 2024: cosa cambia (e le variazioni)

I nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili

Assegno per il nucelo familiare, nuovi livelli di reddito da luglio 2024 a giugno 2025: cosa cambia
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Mercoledì 15 Maggio 2024, 12:17 - Ultimo aggiornamento: 17 Maggio, 09:00

Novità per quanto riguarda l'Assegno per il nucleo familiare, i cui livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione, per legge, sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolata dall’Istat. Sono stati rivalutati i livelli di reddito delle tabelle contenenti gli importi mensili degli Assegni per il nucleo familiare, in vigore per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. Alla circolare dell'Inps sono state allegate le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, alle diverse tipologie di nuclei familiari. Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

La variazione

In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che ha istituito all’articolo 1, con decorrenza 1° marzo 2022, l’Assegno Unico e universale per i figli a carico e ha abrogato, dalla medesima data, l’Assegno per il nucleo familiare per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti.

La variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, calcolata dall’ISTAT tra l’anno 2023 e l’anno 2022, è risultata pari a + 5,4 per cento. In relazione a quanto sopra, . Si allegano alla presente circolare  

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