Notifica sbagliata, annullato il Daspo a ultras della Viterbese

Notifica sbagliata, annullato il Daspo a ultras della Viterbese
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Martedì 4 Agosto 2020, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 00:23
Tifo violento, la Cassazione annulla l'obbligo di presentazione alla polizia a due ultrà della Viterbese. I due tifosi, un 27enne e un 36enne del capoluogo, un anno fa furono sottoposti, insieme ad altre cinque persone, all'obbligo di firma per ordine del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di San Maria Capua Vetere. L'ordinanza scaturiva dagli scontri avvenuti davanti allo stadio Pinto al termine della partita, disputata il 17 marzo 2019, tra la Casertana e la Viterbese. Ma un vizio di notifica ha risolto tutti gli ordini restrittivi della libertà personale.
I sette ultrà, tutti già noti alle forze dell'ordine, avrebbero aggredito due carabinieri e un agente della polizia scientifica della Questura di Caserta. Il poliziotto fu anche vittima di un tentativo di aggressione da parte di uno dei tifosi ospiti il quale cercò di impossessarsi della videocamera utilizzata per registrare gli scontri. L'ipotesi di accusa, ancora in piedi, per i sette (tutti tra 20 e 30 anni) è violenza e minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I sette sono stati anche sottoposti a Daspo con relativo divieto di entrare allo stadio. E proprio dalla telecamera della polizia, che gli indagati volevano rubare, nacque il provvedimento. Provvedimento che per due di loro la Cassazione ha annullato. La difesa dei due tifosi aveva presentato ricorso in quanto la convalida sarebbe avvenuta in un orario imprecisato inficiando quindi i termini della difesa di 48 ore. Secondo la Suprema Corte il ricorso è fondato. «Il provvedimento del questore - spiegano i giudici della Cassazione - è stato notificato il 22 agosto alle 16,15 mentre l'ordinanza di convalida è stata depositata il 24 agosto senza indicazione dell'orario. L'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida ne comporta l'inefficacia. L'ordinanza deve essere annullata».
 
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