Il diritto al voto dei disabili. Gli elettori non deambulanti possono esercitare il loro diritto di voto in altra sezione del Comune, che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche e dove sia allestita almeno una cabina elettorale che abbia i seguenti requisiti: - accessibilità alle carrozzelle; - lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; - piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; - identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica; La legge 15 del 1991 specifica che nei comuni ripartiti in più collegi, la sezione scelta dall'elettore non deambulante deve appartenere al medesimo collegio nel quale è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore è iscritto. L'art.29 della legge 104 del 1992 stabilisce che i Comuni debbano organizzare, in occasione di consultazioni elettorali, un servizio di trasporto per facilitare ai disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Le aziende sanitarie locali debbono predisporre, nei 3 giorni precedenti la consultazione elettorale, un servizio nei vari Comuni, per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Tali certificati, rilasciati gratuitamente dai medici della A.S.L., devono essere esibiti al presidente del seggio prescelto. Il disabile si può far accompagnare in cabina da un accompagnatore di fiducia. Video Mino Ippoliti
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