Abusi, il Vaticano pubblica il 'Vademecum' per chiarire ai vescovi come agire, resta il segreto sulle sentenze emesse

Abusi, il Vaticano pubblica il 'Vademecum' per chiarire ai vescovi come agire, resta il segreto sulle sentenze emesse
di Franca Giansoldati
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Lunedì 27 Giugno 2022, 21:06

Città del Vaticano - Il Vaticano si conferma (ancora una volta) decisamente garantista nei confronti dei preti pedofili riconosciuti colpevoli dal processo canonico interno alla Congregazione della Fede: non verranno rese note al pubblico le sentenze di colpevolezza emesse (a meno che non lo richiedano le leggi civili degli stati). E' quanto si evince dal “manuale” che è stato messo on line sul sito vaticano. La segretezza resta sullo sfondo, come un dato di fatto.

Con questo vademecum in pratica non si rinnovano affatto le leggi in vigore in Vaticano sugli abusi, ma si definisce meglio il percorso che i vescovi diocesani sono obbligati a intraprendere in presenza di denunce di abusi su minori per rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti) per «contatti fisici a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione».

Per minore si intendono ragazzi sotto i 18 anni di età e questo, si legge, non incide con la distinzione veniva fatta nella Chiesa tra atti di “pedofilia” e atti di “efebofilia”, ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. «La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto».

Ogni volta che un vescovo viene messo a conoscenza di un reato avrà l'obbligo di agire e non sarà necessario che vi sia una denuncia formale perchè possono essere prese in esame anche informazioni anonime o anche articoli di giornale. «L’anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico la notizia del reato, soprattutto quando essa è accompagnata da documentazione che attesta la probabilità di un delitto; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela».

Ai vescovi non spetta però fare il vigilantes sui propri preti diocesani ma nemmeno ignorare sospetti o rumours per informarsi e valutare come agire di conseguenza. 

In ogni caso anche se non c'è un abuso completo, ma solo «condotte improprie e imprudenti», il vescovo non dovrà insabbiare ma attivarsi e ricorrere ad altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti del prete (per esempio, limitazioni al ministero sacerdotale).

Una volta aperta la fase inquirente resta ferma l'osservanza del segreto d'ufficio, una regola che condizionerà tutto il percorso. «Tuttavia alla vittima e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti».

L'indagine previa – ovvero la raccolta di dati utili ad approfondire la notizia di reato - servirà a istruire la causa. «Se per caso si dovessero pubblicare eventuali comunicati stampa bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sarà stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dell’accusa), attenendosi all’eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime». Andrà anche evitato «con ogni cura qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell’Istituto o Società, o a titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un’anticipazione del giudizio sul merito dei fatti».

Tutto, come al solito, resterà coperto dal segreto d'ufficio. «Questo non toglie che il denunciante – soprattutto se intende rivolgersi anche alle autorità civili – possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poiché non tutte le forme di notitiae de delicto sono denunce, si può eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama» delle persone coinvolte.

Se, al contrario, le leggi statali nazionali impongono al vescovo di rendere nota la sentenza o l'avvio del processo i vescovi sono tenuti a rispettarle. «Qualora le Autorità giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, il vescovo dovrà cooperare. Qualora vi siano dubbi sulla legittimità di tale richiesta o sequestro, l’Ordinario o il Gerarca potrà consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell’ordinamento locale. In ogni caso è opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio».

Il Vaticano chiede ai vescovi  di evitare di usare «l’antica terminologia di sospensione a divinis per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. È bene evitare questa denominazione, come anche quella di sospensione ad cautelam, perché nella vigente legislazione la sospensione è una pena e in questa fase non può ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarà denominata, per esempio, divieto o proibizione di esercizio pubblico del ministero».

Ai vescovi viene tuttavia richiesto di evitare «la scelta di operare solamente un trasferimento d’ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso».

Le decisioni al termine del processo penale canonico, sia esso giudiziale o extragiudiziale sono di tre tipi: la condanna vera e propria se vi è «la certezza morale della colpevolezza dell’accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovrà indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata». L'assoluzione «se con certezza morale consti la non colpevolezza dell’imputato, in quanto il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile» oppure la fattispecie «dimissoria (“non constat”), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell’imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile».

rc_ddf_doc_20220605_vademecum-casi-abuso-2.0_it.html

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