PERUGIA - Un contratto di lavoro a scuola rescisso dopo soli cinque giorni per la mancanza di un requisito di cui gli uffici non si erano accorti. Ma la professoressa, dopo aver battuto l'istituto scolastico al Tar, vince anche davanti al Consiglio di Stato e mantiene il suo posto. Per il bene degli alunni e anche per la tutela del suo stipendio.
Si conclude così – almeno fino al prossimo settembre – la battaglia giudiziaria di Simona Guerra, insegnante di musica che, assistita dall'avvocato Fabio Amici, era riuscita a vincere il ricorso contro una scuola di Città della Pieve davanti al Tribunale amministrativo regionale, che aveva accolto la domanda di sospensione del provvedimento di esclusione «considerata la sussistenza di un danno grave ed irreparabile derivate dalla contestata esclusione dalla suindicata classe di concorso e dalla conseguente cessazione dal contratto di docente, costituente unica fonte di sostentamento della ricorrente». E il Consiglio di Stato, a cui aveva fatto appello la scuola facendo leva sulla mancanza «del servizio specifico», ha fatto proprie le motivazioni del collegio presieduto da Raffaele Potenza (con Enrico Mattei e Daniela Carrarelli), «considerato – si legge nell'ordinanza emessa nei giorni scorsi - che non appare censurabile la valutazione del Tar, che ha valorizzato la sussistenza di un danno grave ed irreparabile derivate dalla cessazione dal contratto di docente, costituente unica fonte di sostentamento dell’appellata; nonché la sussistenza di un interesse pubblico all’ottimale prosecuzione dell’anno scolastico in corso».
Vittoria, insomma, su tutta la linea, come richiesto dal legale della professoressa, che in una lunga memoria aveva riassunto la complessa vicenda e sostenuto le sue ragioni. «Le amministrazioni intimate, infatti – aveva scritto l'avvocato Amici -, si sono concentrate, sia in primo grado che nel presente appello cautelare, su aspetti del tutto marginali del merito del ricorso della prof.ssa Guerra, ovvero sulla decurtazione di punteggio per i titoli artistici, che, come detto, costituiva elemento irrilevante agli effetti della sua valida permanenza in Gps (la graduatoria provinciale, ndr) nella classe AW55 e del conferimento dell’incarico di insegnamento presso l’Istituto, ottenuto quale sesta ed ultima graduata nella provincia di Perugia.