L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva; all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali; alla liquidazione e pagamento della massa passiva. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede altresì alla denuncia dei fatti alla Procura Regionale della Corte dei conti.
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