L'Università di Perugia perde 70mila euro e arriva pure la condanna del Tar

L'Università di Perugia perde 70mila euro e arriva pure la condanna del Tar
di Egle Priolo
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Sabato 16 Gennaio 2021, 11:42

PERUGIA - L'Università di Perugia vuole recuperare un credito di quasi 70mila euro, invia un'ingiunzione di pagamento alla società considerata creditrice, che però porta l'ateneo davanti al Tar e vince. E l'Università perde i soldi e viene pure condannata al pagamento delle spese all'srl, che i giudici amministrativi quantificano in mille euro, più oneri e accessori di legge.

Una sentenza pesante, quella del Tar dell'Umbria, che infatti ha accolto il ricorso della Let People Move, rappresentata dagli avvocati Francesco Calabrese e Filippo Calabrese, disponendo l'annullamento «dell’ingiunzione di pagamento emessa nei suoi confronti dall’Università degli Studi di Perugia per recuperare un credito di euro 69.261,74, scaturente da una convenzione avente ad oggetto l’attivazione, con il finanziamento dell’odierna ricorrente, di un posto in soprannumero presso la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia dell’ateneo perugino». La società nel ricorso ha lamentato la violazione e falsa o errata applicazione del regio decreto n. 639/1910, carenza assoluta dei presupposti ed inesistenza del diritto affermato, stante la mancata attivazione della convenzione di finanziamento del posto di specializzazione in ortopedia e traumatologia, «nonché la conclamata prescrizione di qualsiasi preteso credito, atteso che “per quanto espressamente riportato dall’ingiunzione opposta e secondo l’allegata convenzione (in realtà mai eseguita dalle parti), l’opponente avrebbe dovuto effettuare cinque pagamenti con cadenza annuale, con espresse scadenze al 30 novembre 2000/2001/2002/2003/2004.

Pagamenti, perciò soggetti al termine di prescrizione previsto dall’art. 2948, n. 4), c.c., di cinque anni, che, peraltro, decorrono da ciascuna delle cinque scadenze”», come riassunto dai giudici amministrativi. L'Università, difesa dall'Avvocatura dello Stato, ha resistito e si è opposta a queste argomentazioni «rilevando l’intervenuta attivazione del posto di specializzazione in forza della convenzione stipulata con la società ricorrente e l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione in ragione del fatto che la prima richiesta di adempimento avanzata dall’ateneo risale al 18 dicembre 2006 ed è stata poi seguita da ulteriore richiesta del 4 maggio 2007». Ma il Tar presieduto da Raffaele Potenza (con Enrico Mattei e Daniela Carrarelli) ha dato ragione alla società, sottolineando come «il credito vantato dall’università risulta oramai ampiamente prescritto». Ingiunzione impugnata quindi annullata e condanna all'ateneo. Che ci ha perso spesa e impresa.

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