Foligno, corsi per massofisioterapisti: «Quell’attività si poteva fare». La Punto Formazione fa ricorso al Consiglio di Stato e batte la Regione

Nazzareno Ponti
di Giovanni Camirri
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Lunedì 27 Giugno 2022, 10:01

FOLIGNO - Alla fine avevano ragione loro: i corsi per massofisioterapisti si potevano fare. È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato che, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la sentenza che ha accolto la tesi dei ricorrenti. A proporre ricorso la Punto Formazione Srl, realtà guidata da Nazzareno Ponti, che ha la sua sede a Foligno. Il ricorso è stato presentato contro la regione Umbria e nei confronti dell’Aifi, Associazione Italiana Fisioterapia; Federazione nazionale degli ordini Tsrmepstrp (Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione). Al centro del ricorso c’è la sentenza del Tar Umbria, per la quale si chiedeva la riforma, concernente delibere di giunta regionale, all’epoca della presidenza Marini, “recettive delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 542 e 537, della legge di bilancio 2019. Il giudizio ha, in sostanza, investito “la tematica della permanenza nell’ordinamento della figura del massaggiatore massofisioterapista, della quale era controversa l’intervenuta abolizione ad opera dell’art. 1, comma 542, L. n. 145/2018”. La disposizione ha soppresso un articolo di legge che espressamente includeva l’attività del massofisioterapista tra le “professioni sanitarie”. “Il ricorso di primo grado – si legge nella sentenza del Consiglio di Stato - si è indirizzato avverso gli atti regionali recanti la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dei corsi per massaggiatore massofisioterapista in precedenza rilasciata alla Punto Formazione. Sono stati gravati, in particolare, i provvedimenti a mezzo dei quali la Regione Umbria ha dapprima affidato ad un gruppo di lavoro l’istruttoria circa l’impatto della nuova normativa sui corsi di formazione regionali già attivati; quindi ha ritenuto di non poter riconoscere i corsi organizzati dalla Punto Formazione “ai sensi dell’art. 1 della legge n. 403/1971”, in quanto norma abrogata; infine ha statuito di non poter designare i propri rappresentanti nelle commissioni d’esame dei medesimi corsi”.

IL PUNTO

“Nella sentenza reiettiva del ricorso proposto dalla Punto Formazione il Tar Umbria aveva accolto la tesi della soppressione radicale dall’ordinamento della figura del massofisioterapista.

A detta dell’appellante, invece, la volontà del legislatore è stata quella di abrogare non già la figura del massofisioterapista in sé, ma esclusivamente la sua qualificazione in termini di “professione sanitaria”, la quale dunque lascerebbe il posto alla diversa e già consolidatasi qualificazione della figura in termini di “operatore di interesse sanitario””. Nella sentenza il Consiglio di Stato spiega in un passaggio che: “L’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403/1971 ha inciso esclusivamente sulla qualificazione normativa del massofisioterapista, mentre non ne ha soppresso la stessa identità giuridica, espungendola definitivamente dall’ordinamento; l’operato intervento normativo non incide sull’attivazione dei corsi di formazione regionali, così come sino ad oggi avvenuta”. La sentenza è stata quindi riformata accogliendo il ricorso della Punto formazione di Foligno. Ora si potrebbe aprire un nuovo scenario quale quello della richiesta di risarcimento danni da parte di Punto Formazione nei confronti della Regione relativamente alla mancata possibilità di effettuare i corsi che il Consiglio di Stato ha, invece, stabilito che si potevano fare.

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