Per il Tar «il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi al riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza, non ravvisabili nella decisione della Figc per quanto osservato dal Collegio di Garanzia». I profili di irragionevolezza e sproporzionalità denunciati nei ricorsi, per i giudici «si basano su una interpretazione del concetto di merito sportivo, che, pur comprensibile, è comunque espressione di un interesse di parte e come tale non idonea, in assenza di indici di manifesta illogicità e contraddittorietà, a sostituirsi alle valutazioni svolte dagli organi sportivi federali ai quali l'ordinamento affida il compito di regolare il regolare svolgimento dei campionati di calcio nel territorio nazionale».
Peraltro «a questo Giudice è preclusa ogni valutazione che, in un settore come quello in esame, possa, in assenza di concreti elementi, giungere a sostituire le proprie valutazioni a quelle delle federazioni sportive».
Restano ancora pendenti due ulteriori ricorsi per i quali l'udienza di discussione è fissata venerdì prossimo. Stratta dell'impugnativa promossa dall'Asd Up Comunale Tavagnacco (società del calcio donne retrocessa nel Campionato di Serie B) e dell'Usd Corato Calcio 1946 (società esclusa per la promozione diretta in Serie D maschile)
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