Alberone: gara persa e sette calciatori squalificati per aver tentato di aggredire l'arbitro

Emiliano Quadrini, uno dei calciatori squalificati
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Martedì 26 Aprile 2016, 19:32
Stangata sull'Alberone Calcio da parte del giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio,che ha dato partita persa (0-3) al club giallonero e ha squalificato ben sette calciatori della società (che domani deve scendere di nuovo in campo per un turno infrasettimanale) in seguito alla sospensione del match casalingo contro il Dilettanti Falasche, avvenuta per un malore che ha colpito l'arbitro negli spogliatoi, dove si era rifugiato in seguito ad un tentativo di aggressione, messo in atto dopo che il direttore di gara aveva espulso tre calciatori dell'Alberone.
Questo i ldispositivo della sentenza del giudice sprotivo:

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe rivela:
- Al 43' del primo tempo, l'arbitro espelleva il calciatore PICCOLO Roberto (ALBERONE) per aver proferito frase blasfema.
- Al 43' del primo tempo l'arbitro espelleva il calciatore NOVELLI Massimo (ALBERONE) per comportamento irriguardoso nei suoi confronti.
- Al 45' del primo tempo l'arbitro espelleva il calciatore SAMBUCINI Stefano (ALBERONE) per comportamento irriguardoso nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento disciplinare lo rincorreva costringendolo a fuggire velocemente verso gli spogliatoi. Nella circostanza, anche il n. 11 MILANO Alessandro ed il n. 5 QUADRINI Emiliano rivolgevano all'arbitro frase irriguardosa (società ALBERONE).

- Nel contempo, alcuni calciatori della panchina, rincorrevano l'arbitro. In particolare il Sig. CENTRA Mirko n. 15 (ALBERONE) lo inseguiva con un bastone in mano di circa un metro minacciandolo di colpirlo ed il Sig. CAPOZZI Federico n. 17 che lo rincorreva minacciandolo. A causa della precipitosa fuga verso gli spogliatoi, per il forte choc l'arbitro non riusciva a respirare. Il Direttore di gara, veniva soccorso negli spogliatoi e controllato da operatori sanitari che riscontravano un forte innalzamento della frequenza cardiaca.
L'arbitro, per tutelare la propria incolumità, non notificava l'espulsione ai calciatori della società ALBERONE QUADRINI Emiliano e MILANO Alessandro.

- Considerato quanto sopra, la società ALBERONE rimaneva in campo con soli sei calciatori effettivi partecipanti al gioco, inferiore al minimo stabilito nel comma 2 e dall'art. 73 delle NOIF. Pertanto, l'arbitro considerava conclusa la gara al 45' del primo tempo sul seguente punteggio: ALBERONE CALCIO - DILETTANTI FALASCHE 2-1.

La responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società ALBERONE CALCIO. In virtù all'art. 17 comma 1 del CGS delibera:

a) Di infliggere alla società ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonché l'ammenda di euro 150,00
b) Di inibire il Sig. MARZIALI Fabio (allenatore ALBERONE CALCIO) per una gara effettiva per proteste nei confronti dell'arbitro.
c) Di squalificare i sottoelencati calciatori della società ALBERONE CALCIO:
CENTRA Mirko per 4 gare effettive
NOVELLI Massimo - SAMBUCINI Stefano per due gare effettive
PICCOLO Roberto - QUADRINI Emiliano - MILANO Alessandro - CAPOZZI Federico per una gara effettiva. 
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