Maturità 2023, cosa cambia: la seconda prova, le materie, la durata dell'esame e i commisssari interni

L'annuncio da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito

L'annuncio da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito
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Venerdì 27 Gennaio 2023, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 25 Febbraio, 20:05

L'esame di Stato cambia di nuovo e si ritorna indietro di tre anni, prima della pandemia. Il Ministero ha pubblicato le date degli esami e le materie della seconda prova. La Maturità 2023 si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, secondo i calendari definiti dalle commissioni d’esame insediate presso le scuole statali e paritarie. Ma quali sono le novità?


La certezza è che l'esame inizierà con la prima prova scritta alle ore 8.30 di mercoledì 21 giugno 2023. Giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova basata su materie di indirizzo scelte da Miur. A seguire dopo alcuni giorni partiranno le prove orali con il colloquio finale.

 


L'esame di Stato

La Maturità 2023 torna di fatto a svolgersi secondo le indicazioni previste dal decreto legislativo 62/2017, e cioè:

- una prima prova scritta di italiano comune a tutti gli indirizzi di studio
- una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio: per i Professionali delineati dal decreto n. 61/2017 che quest’anno giungono per la prima volta all’esame di Stato, la seconda prova scritta non riguarda più specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati
- l’esame orale, durante il quale gli studenti espongono anche le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (i cosiddetti Pcto) e le competenze acquisite nell’ambito dell’educazione civica.



La seconda prova d'esame: cosa cambia

Quali saranno dunque le materie della seconda prova della Maturità 2023? Per conoscere le materie della seconda prova in licei, istituti tecnici e istituti professionali e quelle affidate ai commissari esterni è disponibile un apposito motore di ricerca.

da sottolineare che la durata della prova cambia in base al tipo di indirizzo di studi si frequenta.

Licei: Latino per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione ad indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.
 

Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo «Amministrazione, Finanza e Marketing»; Economia aziendale e Geo-politica nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing” e Discipline turistiche e aziendali per l’indirizzo Turismo; Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”, per “Informatica e Telecomunicazioni”, Informatica e Telecomunicazioni per i rispettivi indirizzi; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Produzioni vegetali per gli indirizzi agrari, Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”.

Istituti professionali previgente ordinamento (esclusivamente nell’istruzione degli adulti): Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo «Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera» articolazione Enogastronomia, Diritto e Tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo «Servizi commerciali»; Tecniche di produzione e di organizzazione per l’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali”, articolazione Industria.
 

 

I criteri designazione commissari interni

Ci sarà un apposito decreto che disciplinerà la domanda di partecipazione dei docenti agli esami di stato in qualità di commissari esterni. Il primo step è la nomina, da parte dei consigli di classe, dei docenti commissari interni.

Una volta effettuato l’abbinamento classi/commissioni da parte del dirigente scolastico e a seguito dell’indicazione delle discipline individuate come esterne, è compito di ciascun consiglio di classe procedere alla designazione dei commissari interni.

Questi i criteri finora seguiti (aggiornamenti potrebbero arrivare dalle prossime ore) 

1. quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la/le disciplina/e oggetto della seconda prova sono affidate a uno o più commissari interni e viceversa;
2. i commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti di ruolo e non di ruolo appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, individuato tra le discipline non affidate ai commissari esterni. Può essere designato come commissario interno un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento.
Non è possibile designare commissari interni con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei e agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali e tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Ptof;
3. i commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline, garantendo un’equa ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna.  La scelta deve essere, inoltre, coerente con i contenuti della progettazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come illustrata nel documento del 15 maggio, in modo da offrire ai commissari esterni tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato.
 


4. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati;
5. nel caso residuale di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti interessati.
6. Per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
7. I docenti designati come commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92, hanno facoltà di non accettare la nomina. Nel caso in cui venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di discipline oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico designa docenti dello stesso insegnamento appartenenti alla stessa scuola.
8. Si sottolinea la necessità di evitare, eccetto nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, la nomina dei commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado o di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

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