Viaggi, le regole per muoversi nel mondo (in base ai rischi): green pass, tamponi, vaccini

Sabato 6 Novembre 2021, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 12:24

Elenco C - I Paesi che ne fanno parte

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

SPOSTAMENTI dall’Italia – DAL 26 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2021

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per i Paesi dell’elenco C sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

INGRESSO/RIENTRO in Italia – DAL 26 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2021

In base all’Ordinanza 22 ottobre 2021 del Ministro della Salute, per l’ingresso in Italia, in caso di soggiorno o transito dai Paesi dell’elenco C nei quattordici (14) giorni precedenti, è obbligatorio:

Compilare e presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form - dPLF), che potrà essere visualizzato sul proprio dispositivo mobile o stampato, in versione cartacea.
Presentare al vettore, al momento dell’imbarco, e a chiunque sia preposto a effettuare i controlli, una Certificazione Verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, o altra certificazione equipollente, da cui risulti, alternativamente:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;


- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;


- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, condotto con tampone e con esito negativo. Il test molecolare può essere effettuato nelle 72 ore precedenti l'arrivo in Italia, il test antigenico nelle 48 ore precedenti l'arrivo in Italia.

Nel caso in cui l’ingresso in Italia avvenga senza la presentazione di una delle certificazioni (vaccinazione, guarigione o test) precedentemente indicate, è fatto obbligo di:

- Sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di cinque (5) giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;

- Effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.

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