I tamponi rapidi di ultima generazione validi come i molecolari. E' stata firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, la circolare che riconosce la validità dei test antigenici rapidi di ultima generazione nella definizione di caso Covid-19, nel solco delle indicazioni europee. La circolare "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing" prevede l'obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali: «Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test RT-PCR, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni - si legge - devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento».
L'attendibilità
La circolare raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di performance: ≥80% di sensibilità e ≥97% di specificità.
Quando va eseguito
L'uso di test antigenici rapidi, si sottolinea inoltre nella circolare, «può essere raccomandato per testare le persone, indipendentemente dai sintomi, quando si attende una percentuale di positività elevata per esempio che approssimi o superi il 10%. La circolare precisa anche che il test rapido nei sintomatici va effettuato entro 5 giorni dall'esordio dei sintomi, mentre negli asintomatici va effettuato tra il terzo e il settimo giorno dall'esposizione. Se il test rapido risulta negativo, è necessaria la conferma dopo 2-4 giorno o con test molecolare o test rapido di ultima generazione. Alle persone che risultano positive al test antigenico rapido, anche in attesa di conferma con secondo test antigenico oppure con test RT-PCR molecolare, si applicano le medesime misure contumaciali previste nel caso di test RT-PCR positivo.