Obbligo vaccinale per over 50 esteso a terza dose o richiamo. Dal primo febbraio sanzioni per chi non è in regola

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto. Dal primo febbraio sanzioni per chi non è in regola. Il Green pass “base” richiesto anche ad avvocati, giudici e ai clienti di parrucchieri, banche e negozi

Vaccini, per gli over 50 obbligo anche di terza dose o richiamo. Il decreto ha effetto: prime somministrazioni triplicate
di Mauro Evangelisti
5 Minuti di Lettura
Sabato 8 Gennaio 2022, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio, 12:20

Da ieri chi ha più di 50 anni e non è vaccinato sta violando la legge. Il decreto è stato firmato venerdì sera dal presidente Mattarella ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le nuove misure anti Covid decise dal governo sono entrate in vigore e vanno ad applicare, de facto, una limitazione agli spostamenti dei No vax di qualsiasi età, mentre per coloro che rischiano maggiormente il ricovero, gli over 50 non vaccinati, c’è la sanzione da cento euro una tantum, ma c’è anche quella fino a 1.500 euro destinata a chi va al lavoro senza Super green pass. La certificazione verde base, quella che si ottiene anche con test antigenico, sarà invece richiesta dal barbiere, dal parrucchiere, dall’estetista, in banca e alle Poste. Ma vediamo più nel dettaglio le nuove regole.

Covid, il bollettino di oggi 8 gennaio 2022: 197.552 nuovi casi e 184 morti, tasso di positività al 16,2%

 

Obbligo vaccinale dai 50 anni in su

La data chiave è il primo febbraio.

Scatteranno le sanzioni da 100 euro una tantum per gli ultra cinquantenni che non hanno cominciato il ciclo vaccinale primario, dunque non hanno ricevuto neppure una dose. Saranno inviate dal ministero della Salute tramite l’Agenzia delle entrate, attingendo ai dati dell’Anagrafe vaccinale. E la stessa multa arriverà, si legge nel decreto, anche agli over 50 che non hanno ricevuto «la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi». Dalla ricezione della sanzione scattano 10 giorni di tempo per comunicare alla Asl «l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità». L’obbligo vale sia per i cittadini italiani sia per gli europei residenti in Italia, ma anche per gli stranieri iscritti e non iscritti al Sistema sanitario nazionale. La vaccinazione può essere omessa o differita «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore». Cosa succede a chi era guarito dal Covid ma non si è mai vaccinato? Dovrà mettersi in regola. L’infezione da Covid determina «il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute». L’obbligo interessa anche chi compirà 50 anni dopo l’entrata in vigore della norma. La sanzione colpisce anche chi non ha ricevuto la dose di richiamo (il booster) e il suo Green pass è scaduto. Come saranno usati i ricavati delle sanzioni (potenzialmente attorno ai 200 milioni di euro)? «Le entrate sono periodicamente versate a cura dell’Agenzia delle entrate-Riscossione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo emergenze nazionali».

 

Al lavoro solo con il Super green pass


Dal 15 febbraio per lavorare agli over 50 servirà il Super green pass, quello che si ottiene solo con la vaccinazione o con il superamento dell’infezione. I datori di lavoro - sia nel pubblico sia nel privato - sono tenuti, si legge nel decreto, «a verificare il rispetto delle prescrizioni». Cosa succede ai lavoratori senza Green pass? «Sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati». In sintesi: non perdono il posto, ma vengono sospesi senza stipendio. E possono essere sostituiti. Inoltre, è prevista una sanzione che va da 600 a 1.500 euro; può essere raddoppiata nel caso in cui la violazione sia reiterata. Dal primo febbraio l’obbligo vaccinale riguarda anche tutto il «personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Diffusione del certificato verde


Il Green pass base (si ottiene anche con il test negativo ma in quel caso dura 48 ore) dal 20 gennaio sarà richiesto ai clienti di parrucchieri, barbieri ed estetisti; dal primo febbraio in banca, alle Poste, negli uffici pubblici, nei negozi (ma non alimentari o farmacie). Le sanzioni vanno da 400 a 1.000 euro. Serve anche per i colloqui con i detenuti nelle carceri. Infine, il Green pass è obbligatorio per giudici e avvocati, ma non per i testimoni di un processo.

 

 

Ritorno a scuola e quarantene


Una delle parti più dibattute del decreto è quella sui positivi a scuola. Per le materne, pochi dubbi: visto che i bimbi non sono vaccinati (salvo una piccola minoranza di chi ha compiuto 5 anni) e non usano la mascherina, quando c’è anche un solo positivo, si va tutti a casa. Alle elementari se c’è un contagiato, scatta la sorveglianza per tutta la classe con un tampone subito e uno dopo cinque giorni, ma le lezioni continuano. Se i positivi sono due, sospese le lezioni in presenza, comincia per quella classe la Didattica a distanza per dieci giorni. Alle medie e alle superiori, regole più articolate: se in una classe c’è un positivo, le lezioni proseguono in regime di auto sorveglianza e uso della mascherina Ffp2. Se sono due, i vaccinati da meno di 4 mesi restano in classe, gli altri seguono le lezioni da casa. Se i casi positivi sono 3, per tutti didattica a distanza per 10 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA