LA DISCIPLINA
«All'interno dei locali, negli spazi esterni o all'aperto, da giugno a settembre, nei giorni da domenica a giovedì non oltre le ore 24, nei giorni venerdì, sabato e prefestivi non oltre le ore 1. È vietato effettuare diffusione sonora musicale oltre gli orari indicati e sino alle ore 8. Le attività di diffusione sonora e musicale svolte all'esterno dell'attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici derivanti da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi, propedeuticamente all'avvio dell'attività, della relazione previsionale di impatto acustico di cui alla Legge n. 447/1995 e potranno esercitarsi esclusivamente nel rispetto dei valori limite di emissione.
L'esercente può, su propria richiesta formale e motivata e previa autorizzazione espressa, richiedere al Comune almeno 30 giorni prima di un determinato evento, deroghe temporanee a quanto stabilito nell'ordinanza, presentando idonea documentazione di impatto acustico con la quale si dimostri che, per la non prossimità ad abitazioni private o per le altre misure adottate, sia stato ridotto il disturbo derivante dalla propria attività di intrattenimento musicale».
LE MULTE
L'ordinanza prevede che, chiunque violi le regole, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo variabile da euro 25 a 500 euro. L'inottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 20.000 euro.
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