Consip, Consiglio di stato respinge l'appello di Romeo sulla gara Fm4

Consip, Consiglio di stato respinge l'appello di Romeo sulla gara Fm4
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Mercoledì 19 Settembre 2018, 23:07 - Ultimo aggiornamento: 20 Settembre, 18:18
Il Consiglio di Stato ha stabilito in via definitiva, confermando la sentenza di primo grado, la correttezza dell'operato di Consip nell'esclusione della Roma Gestione e del Consorzio Romeo dal maxi-appalto Fm4 per l'affidamento di servizi integrati del valore di oltre un miliardo di euro.

La Centrale acquisti della pubblica amministrazione aveva deciso l'esclusione della Romeo Gestione anche da altre gare alla luce degli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Roma che ha coinvolto Alfredo Romeo.

Le indagini dei pm di piazzale Clodio hanno fatto emergere una serie di reati contro la pubblica amministrazione «legati al tentativo dello stesso Romeo - è detto in una nota degli avvocati - di ottenere informazioni (non pubbliche) relative alla gara Fm4 al fine di trarne vantaggio a scapito degli altri concorrenti, così violando le regole del codice deontologico di Consip e, soprattutto, i principi di libera concorrenza e parità di trattamento negli appalti pubblici. La Romeo Gestioni e il Consorzio Romeo avevano impugnato l'esclusione dalla gara Fm4 davanti al Tar del Lazio che aveva rigettato il ricorso.
«Il Consiglio di Stato recependo - prosegue la nota - la tesi difensiva di Consip, rappresentata in giudizio dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, ha respinto i ricorsi in appello, riconoscendo la piena legittimità dell'operato amministrativo».

«Il giudice amministrativo ha ritenuto che Consip abbia plausibilmente e motivatamente operato laddove ha considerato che, nella fattispecie in esame, l'acquisizione (o il tentativo di acquisizione) di informazioni riservate relative alle gare pubbliche da parte di un concorrente integrasse una condotta professionale gravemente scorretta, in quanto oggettivamente idonea ad acquisire un vantaggio competitivo in modo illecito e, quindi, idonea ad alterare lo svolgimento della competizione concorsuale, anche laddove riconducibile, in caso di società, ai comportamenti dei suoi soci, pur protetti da schermi societari intermedi», spiega la nota diffusa.
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