Il Tar ha ritenuto che «ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare - si legge nell'ordinanza - non appaiono sussistere i presupposti per accogliere la domanda cautelare, in considerazione della prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di quello alla sicurezza e alla viabilità, sotteso all'ordinanza comunale impugnata, rispetto a quello della ricorrente, di natura squisitamente patrimoniale, non potendosi ascrivere alla stessa una funzione di servizio pubblico».
In più, per i giudici «sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione procedente di pronunciarsi sulla proposta di percorso alternativo a quello precedentemente autorizzato, potendo costituire un migliore contemperamento dei contrapposti interessi rispetto al percorso attualmente consentito, corrispondente a quello previsto per i giorni di sabato, domenica e i giorni festivi nel regime previgente alla pedonalizzazione».
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