Rieti, il processo andava sospeso dopo il sisma
Niente condanna e risarcimento da rivalutare

Corte di Cassazione
di M,Cav.
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Mercoledì 13 Maggio 2020, 01:11 - Ultimo aggiornamento: 13:28
RIETI - Condannato in primo e secondo grado per lesioni personali e ingiurie, oltre al risarcimento della vittima.
Ma la Cassazione ha accolto la domanda della difesa di un uomo del Reatino.
A volte sono le “distrazioni” in cui incorre la giustizia a provocare i danni maggiori, di più rispetto a chi viene sottoposto al suo giudizio, e così la storia di un uomo di Poggio Bustone, condannato in primo e secondo grado per lesioni personali e ingiurie, si è conclusa con una sconfitta per la prima e una (quasi) vittoria per il secondo, ma anche con la beffa per la parte civile (una donna dello stesso paese) che si è vista cancellare di colpo il risarcimento danni ottenuto dai giudici di merito. L’uomo, processato una prima volta dal tribunale di Rieti e ritenuto colpevole dei reati che ne avevano causato il rinvio a giudizio, si era visto confermare la sentenza anche nel 2016 dalla Corte di Appello. Un processo, però, che non si sarebbe dovuto celebrare, frutto di una decisione diversa assunta dai giudici di secondo grado che non avevano tenuto conto di un elemento decisivo, evidenziato dall’avvocato Osvaldo Sabetta (scomparso nel 2019) in difesa dell’imputato, relativo alla sospensione dei processi fino al 2017 nei territori colpiti dal sisma quando fossero emerse le condizioni. Lo prevedeva l’apposito decreto 229 del governo e nel caso di C.B., 50 anni, gli estremi c’erano tutti: l’imputato era residente a Poggio Bustone, territorio compreso nel cratere del terremoto, e l’avvocato Sabetta aveva lo studio a Rieti, capoluogo incluso tra i comuni danneggiati.
Entrambi, quindi, non si erano presentati in aula e il procedimento avrebbe dovuto essere sospeso e rinviato d’ufficio, ma i giudici l’avevano pensata diversamente, nominando prima un avvocato di ufficio per l’imputato e confermando poi la sentenza di condanna di Rieti con l’aggiunta del risarcimento danni. Ora la Cassazione (nella foto) ha riordinato i fatti ritenendo fondato il ricorso presentato dall’avvocato Sabetta, ma a rimetterci è stata soprattutto la vittima. La quinta sezione penale, accogliendo la richiesta della procura generale, ha annullato la pena per le ingiurie in quanto il reato nel frattempo è stato depenalizzato e non è più previsto dalla legge, ha cancellato le relative statuizioni civili in favore della donna (assistita dall’avvocato Emanuele Chiarinelli), e ha dichiarato estinta per prescrizione la seconda imputazione di lesioni personali: la mancata sospensione del processo nel 2016 non ha infatti fermato la decorrenza dei termini del giudizio. Annullata, di conseguenza, la sentenza anche agli effetti civili, toccherà adesso a una nuova sezione della Corte di Appello civile pronunciarsi in merito al risarcimento.
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