Fara Sabina, via libera dal Tar all'antenna: il ripetitore può restare a Santo Pietro e il Comune dovrà pagare le spese legali

L'antenna
di Raffaella Di Claudio
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Martedì 29 Novembre 2022, 10:12

RIETI - L’ antenna Linkem di Santo Pietro, tra le frazioni di Coltodino e Prime Case, resterà lì. Lo ha stabilito definitivamente il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio. A marzo, il Comune di Fara Sabina, nella convinzione espressa dall’assessore Giacomo Corradini, che ci fossero irregolarità nella documentazione presentata dalla società - leader nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless - per la realizzazione dell’opera su un terreno privato a Santo Pietro, ha annullato l’autorizzazione, precedentemente concessa. Linkem e Cellnex Italia, suo partner nella gestione delle infrastrutture, hanno presentato due ricorsi distinti, analizzati congiuntamente dal Tar, con i quali chiedevano lo stralcio del provvedimento comunale ritenuto illogico, sbagliato ed emesso violando le norme.

Le tappe. La determina con cui il Comune ha disposto il blocco dei lavori dell’ antenna - fisicamente già installata e contro cui da mesi combatte il comitato civico “No Antenna” - partiva dal presupposto che sul terreno scelto pendeva «una richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato a uso di civile abitazione e di un annesso agricolo» e che i due interventi - il permesso e l’installazione dell’ antenna - «non possono coesistere». La dichiarazione della Linkem, secondo cui sull’area «nessun vincolo era presente», per l’Ente era «falsa o erronea rappresentazione della realtà». Per i giudici, però, l’errore di valutazione l’ha compiuto il Comune.
Per il Tar, è fondata la rimostranza delle due società, secondo cui il ripetitore deve considerarsi «compatibile con qualsiasi destinazione urbanistica» ed essendo le antenne «assimilate a opere di urbanizzazione primaria sono ovunque realizzabili proprio in quanto essenziali per le fondamentali esigenze della collettività».

Rispetto al permesso a costruire richiesto nel 2009 dal proprietario del terreno, il collegio sottolinea «che a oggi non è stato rilasciato» e se anche ciò avvenisse i due titoli edilizi possono tranquillamente coesistere. Per i giudici, «la particolare natura dell’infrastruttura e l’assenza, allo stato, di un vincolo di non edificazione sul terreno di pertinenza, rende del tutto sfornito di fondamento» l’atto del Comune. Di conseguenza, il Tar accoglie i ricorsi e annulla il provvedimento impugnato, condannando il Comune di Fara Sabina a pagare le spese di lite verso le società ricorrenti: liquidate in 2.000 euro. Somma che va ad aggiungersi a circa 4.500 euro da corrispondere all’avvocato Francesco Armenante che ha difeso il Comune davanti al Tar.

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