La sentenza/Il capestro agli eletti resta incostituzionale

di Cesare Mirabelli
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Mercoledì 18 Gennaio 2017, 00:05
Il ricorso sul contratto Raggi dimostra come un errore politico, viziato nella forma, può vanificare una legittima esigenza.
Ovvero quando i partiti collezionano prevedibili sconfitte, imboccando la scorciatoia giudiziaria senza misurarsi sul campo con i mezzi propri della politica. Questo è ciò che è successo con il ricorso appena bocciato dal Tribunale di Roma. Che ha da una parte ratificato la eleggibilità, mai messa in discussione, di Virginia Raggi. E dall’altra ha impedito di far luce proprio nel merito di quel controverso contratto sottoscritto dagli eletti cinquestelle che li vincola ad un patto con una società privata anziché al mandato degli elettori. 

Come era largamente prevedibile, la sottoscrizione di un “codice di comportamento” dei candidati ed eletti del M5S alle elezioni amministrative del Comune di Roma non determina la decadenza del sindaco Raggi. Tuttavia ciò non significa che quel “contratto” sia valido e corretto dal punto di vista istituzionale. 

La sentenza, emanata dal Tribunale di Roma sul ricorso proposto da un cittadino elettore nell’esercizio della speciale “azione popolare” prevista in materia elettorale, ha dichiarato che non esiste una causa di ineleggibilità, che può essere stabilita esclusivamente dalla legge in modo espresso. Difatti la ineleggibilità costituisce un limite al diritto costituzionale di tutti i cittadini di accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, e non può quindi essere introdotta estendendo la portata della legge, in questo caso dell’Ordinamento degli enti locali che elenca le cause di incompatibilità, con una interpretazione che ne ampia il contenuto o che aggiunge nuove cause di ineleggibilità per situazioni considerate analoghe a quelle che la legge espressamente prevede. 
Il Tribunale non si è invece pronunciato sulla domanda diretta ad affermare la nullità di quel “contratto”, domanda che ha ritenuto inammissibile per almeno due motivi. Nello speciale e sommario procedimento, diretto ad accertare esclusivamente se esistono situazioni di ineleggibilità alle cariche elettive, non possono essere introdotte domande dirette ad accertare la validità di un “atto negoziale” tra privati, che tra l’altro non tocca la sfera di interessi del ricorrente, il quale rimane estraneo a quell’atto. Inoltre una volta affermata la inesistenza di una incompatibilità, in quanto non prevista dalla legge, non era necessario accertare la nullità o meno del contratto per decidere la questione della decadenza dalla carica elettiva, la sola consentita in questo speciale giudizio. 

La sentenza non “salva” il codice di comportamento e le sanzioni che esso prevede per gli eletti che non vi si attengono: è questione che avrebbe potuto essere decisa se proposta da chi ha sottoscritto quell’atto. Ma neanche “coglie l’occasione” per estendere il giudizio a quanto non fosse effettivamente necessario per valutare la questione della ineleggibilità. Rispettando le regole del processo, il Tribunale si è sottratto ad un coinvolgimento nel campo della politica, dal quale in fondo era scaturita l’azione giudiziaria.

Rimanendo nell’ambito giuridico, restano integre le considerazioni che possono essere fatte sul contenuto di quel “codice di comportamento” e sulle criticità - fino all’essere incostituzionale - che esso presenta. Può essere opportuno che i candidati rilascino dichiarazioni sulle loro attività e appartenenze, enuncino i programmi e le linee di condotta che intendono assumere e mantenere una volta eletti. Può essere altresì opportuna la indicazione delle regole proprie del partito o movimento politico, che come ogni associazione può decidere i criteri di appartenenza e le cause di esclusione. Non è invece legittimo prevedere una sovrapposizione alla rappresentanza politica, che deriva dall’investitura popolare, né una intrusione negli atti che devono compiere i titolari delle funzioni istituzionali. 
È un cardine della democrazia che gli eletti rispondano politicamente al corpo elettorale e che non siano soggetti a decisioni esterne al circuito proprio degli organi istituzionali.

La revoca degli eletti, che imita l’istituto della “recall” previsto in alcuni ordinamenti ma non dalla nostra costituzione, si traduce in una contraffazione della democrazia diretta, che si vorrebbe applicare, essendo decisa dagli iscritti al movimento, vale a dire da chi ha proposto la candidatura e non al corpo elettorale che ha votato la elezione e che l’eletto rappresenta. Neppure è legittima la previsione di sanzioni private, sia pure nella forma del risarcimento, per il mancato rispetto di queste regole negoziali di comportamento. 
Rimangono, dunque, problemi aperti, che il Tribunale di Roma non poteva essere chiamato a risolvere in questo giudizio.
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