D'Ascola, che ha provveduto informalmente, in attesa della seduta della commissione, a indicare il relatore (Giuseppe Lumia, Pd), appena avrà la relazione inserirà il provvedimento, assicura all'Adnkronos, nel calendario dei lavori: «L'approvazione all'unanimità da parte della Camera -sottolinea- è ovviamente un ottimo punto di partenza e la commissione ne terrà debitamente conto, nel rispetto dell'altro ramo del Parlamento. Naturalmente ci sarà un dibattito, ma è evidente che partiamo da una soglia molto alta di possibile condivisione». E proprio Giuseppe Lumia, che è anche capogruppo del Partito democratico in seconda commissione sottolinea: «È un disegno di legge su cui lavorare per farlo approvare, perché affronta una questione vera e drammatica, di cui il Parlamento si deve fare carico». Si tratta di un insieme di norme, soprattutto di modifica del codice penale e del codice di procedura penale, in grado di venire incontro alle esigenze emerse sulla base della terribile esperienza di circa 2000 figli, minori o maggiorenni, della persona uccisa.
Il ddl ha fra i suoi punti fondamentali alcune soluzioni per ovviare a problemi che spesso hanno dell'incredibile: l'autore del delitto che cerca di cacciare di casa i figli, che entra in possesso dell'eredità della persona che ha ucciso, o fruisce della pensione di reversibilità. Ma al di là di questi aspetti, c'è anche il dato pratico delle spese a carico dei figli per affrontare le cause civili e penali che fanno seguito al delitto e che spesso superano i 100mila euro. Ecco perché il primo dei 13 articoli del disegno di legge (che si applica a coniugi, unioni civili, convivenze, relazione affettive stabili, anche trascorse) prevede il gratuito patrocinio per i figli minori o maggiorenni non autosufficenti economicamente.
All'articolo 2 viene estesa la pena dell'ergastolo prevista per l'aggravante dei delitti verso discendenti e ascendenti. È previsto dall'art.3 il sequestro conservativo dei beni della persona imputata, e ciò a tutela dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti a garanzia del del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime, mentre l'art.4 dispone l'assegnazione di una provisionale in loro favore, in misura non inferiore al 50% del presumibile danno (in caso di sequestro conservativo già disposto, il sequestro si converte in pignoramento con la sentenza di condanna di primo grado.
L'art. 4 si occupa del tema eredità, stabilendo che è sospesa dalla successione la persona, coniuge o parte dell'unione civile, indagata per omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro e, se condannato, viene esclusa dall'eredità. Tale norma sull'indegnità a succedere riguarda anche i casi in cui le vittime siano genitori, fratello o sorella. Il diritto alla pensione di reversibilità, inoltre, in base all'art. 7, è sospeso dal momento della richiesta di rinvio a giudizio, e la pensione stessa viene destinata ai figli senza obbligo di restituzione.
Le disposizioni dell'art.8 attribuiscono a Stato, regioni e autonomie locali facoltà promuovere presidi e servizi pubblici di orientamento sui propri diritti in favore delle vittime dei reati, e ancora: consulenza, sostegno allo studio e all'avviamento al lavoro. L'assistenza psicologica gratuita è prevista dall'art.9 a carico del Servizio sanitario nazionale per tutto il periodo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico. È disposta, poi, all'art.11 l'estensione agli orfani delle risorse (opportunamente incrementate) del Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di mafia, estorsione, usura, finalizzate all'erogazione di borse di studio e inserimento nell'attività lavorativa. Chi si rende responsabile del delitto, inoltre, decade dall'asssegnazione dell'alloggio popolare del quale eventualmente gode e i figli subentrano nella titolarità del contratto, senza perdere il diritto di abitazione. I figli, inoltre, possono anche chiedere il cambio del cognome.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Profilo Abbonamenti Interessi e notifiche Newsletter Utilità Contattaci
Logout