Reati da abrogare/Clandestini, processi inutili: meglio favorire le espulsioni

di Cesare Mirabelli
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- Ultimo aggiornamento: 1 Febbraio, 00:05
Considerare reato l’immigrazione clandestina costituisce uno strumento adeguato ed efficace per contenere e sanzionare il massiccio e caotico afflusso di stranieri e di verificare effettivamente se si tratta di rifugiati che hanno diritto di accoglienza e di asilo? Una risposta chiara a questo interrogativo è stata data dal presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, nella tradizionale relazione di inaugurazione dell’anno giudiziario. 
Per sanzionare penalmente l’immigrazione clandestina, configurata come reato, «la risposta sul terreno del procedimento penale si è rivelata inutile, inefficace e per alcuni profili dannosa, mentre la sostituzione del reato con un illecito e con sanzioni di tipo amministrativo, fino al più rigoroso provvedimento di espulsione, darebbe risultati concreti». Le considerazioni non dissimili espresse da Carlo Nordio sulle colonne di questo giornale trovano autorevole conferma in una sede istituzionale.
Non si tratta di una risposta “politica”, ma piuttosto di una valutazione ancorata alla esperienza giudiziaria ed ai problemi che la configurazione di questa condotta come reato determina con e nel processo penale. Come imputato l’immigrato clandestino ha diritto ad esercitare fino in fondo il suo diritto fondamentale di difesa in giudizio, e per questo ha diritto a rimanere o rientrare nel paese sino alla sentenza definitiva. 

Non solo, la veste di imputato, che anche egli assume, rende più difficile accertare e provare le responsabilità di chi ha organizzato ed eseguito il trasporto. Le dimensioni del fenomeno rendono del tutto inefficace l’obbligo di esercitare l’azione penale, pur intasando l’attività degli uffici giudiziari di frontiera. <CW-6>Non configurare la immigrazione clandestina come reato, come tale suscettibile di sanzione penale, non significa automaticamente “arretrare” nel contrasto alla illegalità ed alla tratta di esseri umani alla quale stiamo assistendo. Il timore di aprire le porte ad una massiccia e incontrollata invasione può, invece, avere effetti non voluti e perversi.
 
E la minaccia della sanzione penale, prevista ma di fatto impossibile da comminare vale solo a dare una falsa soddisfazione a chi avverte questa paura. Al contrario: depenalizzare questo reato non farebbe venire meno la illiceità della condotta, e le sanzioni amministrative possono essere immediate, organizzativamente meno complesse e costose, in definitiva più efficaci della sanzione penale, tanto più se ne discende un provvedimento di espulsione. Lo strumento più complesso del processo penale, liberato dal peso eccessivo della miriade di processi avviati o da avviare nei confronti delle persone dirette, soccorse e sbarcate nel nostro territorio, potrebbe consentire di concentrare le forze per un più efficace contrasto nei confronti delle imprese criminali che gestiscono questo traffico. 

Del resto risponde al principio di adeguatezza ed efficacia della sanzione l’ampia depenalizzazione disposta nei giorni scorsi in altre materie. La stessa misura potrebbe riguardare il reato di immigrazione clandestina. Non solo. La depenalizzazione potrebbe essere accompagnata da altre misure dirette a fronteggiare un fenomeno non più individuale, quale si prefigurava con il reato di immigrazione clandestina, ma di grandi numeri, se non addirittura di massa. È l’esperienza che si va tentando anche in altri paesi europei, e che dovrebbe portare alla convinzione chela immigrazione non è più un problema di singoli paesi, quanto piuttosto una questione da affrontare in tutti i suoi aspetti con una azione comune a livello comunitario.

 
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