Biotestamento, dal consenso informato alle Dat cosa prevede la legge sul fine vita

Biotestamento, dal consenso informato alle Dat cosa prevede la legge sul fine vita
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Martedì 5 Dicembre 2017, 15:29
Approvato dalla Camera il 20 aprile scorso il ddl sul biotestamento è all'esame della commissione Sanità al Senato. Il cuore del provvedimento, di 5 articoli, è l'articolo 3 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT). Ecco il testo punto per punto:

IL CONSENSO INFORMATO - L'articolo 1 prevede che, nel rispetto della Costituzione, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Viene 'promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informatò e nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.

I MINORI - Per quanto riguarda i minori il consenso è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore o dall'amministratore di sostegno, tenuto conto della volontà della persona minore.

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - L'articolo 3 prevede che ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali. Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e 'in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penalè. Sempre questo articolo stabilisce le modalità di espressione della propria volontà: Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazionè. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimonì.

PIANIFICAZIONE DELLE CURE - Nella relazione tra medico e paziente - si legge nell'articolo 4 - rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

L'ITER - Il provvedimento, ora all'esame della commissione Sanità del Senato, è stato approvato il 20 aprile del 2017 dalla Camera. Durante l'esame in commissione a Palazzo Madama sono stati presentati migliaia di emendamenti. La presidente della commissione Emilia De Biasi a fine ottobre si è dimessa da relatrice proponendo, per accorciare i tempi di esame, di valutare l'invio in Aula del provvedimento senza relatore.
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