Le norme sul Whistleblowing/ Si potrà denunciare il collega per legge: rischio regolamento di conti e delazioni

di Cesare Mirabelli
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Giovedì 16 Novembre 2017, 00:07
Contrastare comportamenti illeciti e combattere la corruzione sono obiettivi che tutti condividiamo. A questo scopo sono stati messi in campo, da tempo, complessi strumenti legislativi e organizzativi. Una legge del 2012 ha dettato una ampia articolazione di norme.
Norme per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, anche in attuazione di convenzioni internazionali. All’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) è attribuito il compito di prevenire e vigilare in ogni settore della pubblica amministrazione e delle società da questa controllate o partecipate. Nell’ambito privato, un decreto legislativo del 2001 disciplina la responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, escludendo che l’ente risponda se sono stati adottati e attuati efficacemente modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire la specie di reato commesso, anche mediante la istituzione di un apposito organismo interno di vigilanza.

In questo quadro, il disegno di legge approvato ieri definitivamente dalla Camera prevede un nuovo canale di informazione protetta per la segnalazione di condotte illecite. Inoltre rafforza la protezione del dipendente pubblico, che segnala l’illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione, all’Anac, all’autorità giudiziaria ordinaria o alla Corte dei Conti, e del dipendente privato che segnala l’illecito all’organismo di vigilanza dell’ente di appartenenza. Le garanzie offerte sono la riservatezza, giacché l’identità del segnalante non può essere rivelata, e il divieto di atti che, a seguito della segnalazione, siano di ritorsione o di discriminazione di chi ha effettuato la segnalazione. 

Questi aspetti sono diretti a suscitare la collaborazione di chi, operando all’interno dell’apparato organizzativo dell’amministrazione, osserva da vicino comportamenti illeciti, dei quali viene a conoscenza nel contesto del suo lavoro e non intende esporsi per denunciarli. Non è coltivato l’anonimato, che non è ammesso, ma è assicurata la segretezza sull’identità del segnalante, con limiti previsti per il processo penale o dinanzi alla Corte dei Conti. Se la espressione non assumesse un tono negativo, si direbbe che è prefigurato un meccanismo di delazione, secondo il significato che i dizionari attribuiscono a questa parola, intesa come accusa o denuncia segreta. Con l’opportunità di suscitare un autocontrollo all’interno degli apparati amministrativi, ma anche con il rischio di aprire ad un clima di reciproci sospetti. 

Mentre è da apprezzare senza riserve la denuncia di chi si espone ed assume la paternità e la responsabilità di quanto afferma, attestandone la veridicità e meritando così una piena ed ampia protezione, qualche riserva può essere manifestata per il meccanismo delineato dalla nuova legge. È previsto che il dipendente, il quale effettua la segnalazione, debba farlo in buona fede e nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione. Due requisiti che rischiano di rimanere incerti o equivoci. Il primo trasferisce gli elementi oggettivi che sarebbero necessari, nella percezione soggettiva del segnalante. La segnalazione deve essere “circostanziata”, come vuole il linguaggio burocratico, ma non significa che la condotta illecita si sia effettivamente verificata. é sufficiente la ragionevole convinzione soggettiva del segnalante, sia pure fondata su elementi di fatto, i soli che dovrebbero essere rilevanti, che l’illecito sia accaduto. Ancora più sfuggente l’altro requisito, la segnalazione sia fatta dal dipendente “nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione”.

Non si comprende come possa si possa accertare e quale rilievo abbia questo requisito, che nel testo appare indicato come il motivo e la finalità che determina l’iniziativa di chi segnala l’illecito. Se così non fosse la segnalazione dovrebbe rimanere priva di rilievo, anche se i fatti illeciti segnalati fossero veri ? Questo sarebbe del tutto illogico. Piuttosto sembra che si voglia scongiurare il rischio, che viene dunque avvertito, di segnalazioni dirette a scopi diversi dall’accertamento di illeciti. Rimane aperta la strada per segnalazioni dirette a colpire l’accusato, in regolamento di conti estranei all’interesse delle amministrazioni. 
Pur apprezzando le finalità della legge, diretta a far affiorare e rendere noti illeciti che altrimenti non verrebbero perseguiti, rimangono perplessità su aspetti non secondari della sua costruzione, che una più accurata scrittura del testo normativo avrebbero potuto evitare. 
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