Riordino carriere Forze Armate: «Incostituzionale penalizzare i primi marescialli con meno di 8 anni di anzianità»

Riordino carriere Forze Armate: «Incostituzionale penalizzare i primi marescialli con meno di 8 anni di anzianità»
di Nico Falco
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Giovedì 8 Marzo 2018, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 10 Marzo, 11:26
La «questione di legittimità costituzionale» del provvedimento di riordino delle carriere delle Forze Armate «è rilevante e non manifestamente infondata». Lo scrive il Tar di Aosta con una pronuncia del 5 marzo, sul caso di un maresciallo dei carabinieri con meno di 8 anni di anzianità di grado.

Il nodo della questione è proprio il paletto degli 8 anni imposto ai primi marescialli alla data di entrata in vigore del riordino. «Nell’ordinamento precedente al d. lgs. n. 95 del 29 maggio 2017 – scrive il Tar – il ruolo degli ispettori dei carabinieri comprendeva quattro gradi e una qualifica; in pratica gli ispettori erano inquadrati nei gradi di maresciallo, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza (MASUPS); ai MASUPS poteva inoltre essere conferita la qualifica di luogotenente». Col nuovo sistema, continua il Tar, la qualifica di luogotenente diventa grado e questa può essere attribuita la qualifica di «carica speciale». In pratica, «si è passati da una carriera articolata in quattro gradi e una qualifica a una carriera articolata in cinque gradi e una qualifica. Sostanzialmente il grado di MASUPS è stato soppresso e al suo posto sono stati istituiti i gradi di maresciallo maggiore e di luogotenente».

L’articolo 1293, d. lgs. 66, prevede nuovi periodi di permanenza nei gradi di maresciallo capo e di maresciallo maggiore: prima dell’avanzamento, rispettivamente a maresciallo maggiore e luogotenente, dovranno avere 8 anni di anzianità. La situazione si traduce in una discriminazione dei MASUPS con anzianità inferiore agli 8 anni rispetto agli ex pari grado e agli ex marescialli capo che invece avevano anzianità di grado superiore agli 8 anni; su questo aspetto è stato chiamato a pronunciarsi il Tar, per definire se il combinato delle norme si sottragga o meno a rilievi di incostituzionalità.

«L’automatismo legato al mero dato quantitativo dell’anzianità posseduta a una certa data – scrive il Tar – rende non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 2252, comma 1, e 2253-bis, commi 1 e 3, sotto il profilo del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega, nel senso che non è manifestamente infondato il dubbio che la valorizzazione del merito e della professionalità avrebbe implicato per l’attribuzione agli ex MASUPS del grado di luogotenente e della qualifica di “carica speciale” un meccanismo – quale che fosse – che garantisse astrattamente a tutti – indipendentemente dall’anzianità posseduta – la possibilità di accedervi tenendo conto del merito e della professionalità così come stabilito dall’art. 8, l. 7 agosto 2015, n. 124».
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