Il Tar ha ritenuto che «nei limiti della sommaria cognizione cautelare - si legge nell'ordinanza - il ricorso non presenti sufficienti profili di fondatezza, in considerazione del tipo di procedimento impugnato, che non prevede una comparazione tra candidati». Non solo, i giudici amministrativi hanno anche considerato che «avendo il provvedimento di designazione già esaurito i suoi effetti ed essendo già avvenute le nomine, non sia neppure configurabile il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato».
I principali motivi di contestazione espressi nel ricorso erano: la Commissione parlamentare di Vigilanza, che sceglie i componenti del Consiglio della Rai, non avrebbe preso in esame i curricula di persone diverse da quelle indicate dai partiti; sono state designate anche persone già in pensione che non possono ricoprire cariche in organi di governo delle amministrazioni neanche a titolo gratuito; tra i sette designati c'è solo una donna, mentre la rappresentanza femminile dovrebbe beneficiare di almeno un terzo dei posti disponibili.
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