Inchieste e politica/ Le garanzie e le forzature del sistema

di Cesare Mirabelli
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Venerdì 13 Maggio 2016, 00:07
 Il caso di due sindaci di M5S sotto inchiesta nel giro di pochi giorni colpisce l’opinione pubblica, specie alla luce della storia di questo movimento. Ma le richieste di dimissioni di pubblici amministratori che ricevono un avviso di garanzia per il reato di abuso d’ufficio segnalano un effetto improprio che vede questo atto adottato all’avvio di una indagine proprio perché il cittadino possa esercitare il diritto di difesa. Considerato spesso atto dovuto, in quanto scatta nel momento in cui vi sia un’accusa, anche solo una denuncia, che richieda qualche accertamento, l’avviso di garanzia rischia così di tradursi in un preannuncio di condanna e di produrre pertanto nell’opinione pubblica una indelebile lesione all’onorabilità della persona anche qualora questa risulti poi innocente, talvolta nemmeno rinviata a giudizio. L’effetto distorsivo non tocca più solamente la persona, ma anche l’istituzione e dunque incide sull’andamento delle istituzioni se l’annuncio di una possibile azione penale, che l’avviso di garanzia esprime, diventa causa di sostanziale e anticipata decadenza dall’esercizio di una funzione elettiva di rappresentanza politica.

Una decadenza anticipata ottenuta attraverso le dimissioni del titolare della funzione. È chiaro l’interesse di preservare la pubblica amministrazione da reati corruttivi o che altrimenti ne strumentalizzino l’azione. Ma è altrettanto chiara l’esigenza di garantire che chi esercita correttamente le funzioni pubbliche non sia soggetto ad un sovraccarico di rischi per ipotesi di reato che prevedono condotte dai confini troppo larghi, se non addirittura indeterminati. La funzione dell’Amministrazione è quella di agire, anche con l’esercizio di una corretta discrezionalità nella ponderazione degli interessi in gioco. Ogni provvedimento, pur adottato nel pubblico interesse, può arrecare vantaggi ad alcuni o pregiudizi ad altri senza che questo debba essere ricondotto e valutato necessariamente sotto la lente dell’abuso di ufficio. Altrimenti non solamente si sottoporrebbe la pubblica amministrazione ad un permanente test giurisdizionale penale, mentre è indiscutibile la tutela dinanzi al giudice amministrativo.

 

In tempi remoti non mancava il caso di qualche sindaco che inviava preventivamente tutte le delibere al pretore del luogo, per un improprio esame preventivo “di garanzia”, o meglio per acquisire una immunità da incursioni penali. Si determinerebbe l’effetto non voluto di una “amministrazione difensiva”, che rinuncia ad assumere decisioni quando si può prefigurare un qualche rischio, anche solo di denuncia, o peggio di una amministrazione che copre furbescamente con aggravi procedurali le proprie determinazioni. Come assicurare un equilibrato rapporto tra giurisdizione penale e amministrazione? Come garantire l’efficacia e speditezza della prima, secondo principi di trasparenza e buon andamento, e non coprire chi inquina l'azione amministrativa? Anzitutto prevenendo, mediante una opportuna organizzazione amministrativa, la selezione dei pubblici funzionari che ne assicuri competenza ed imparzialità, la semplificazione delle procedure e un controllo pubblico e diffuso assicurato dalla pubblicità degli atti e dalla trasparenza, appunto, dell’attività.

Sul piano penale, destinato giustamente a colpire ogni atto corruttivo, possono essere auspicati due livelli di azione.
Sul piano legislativo delimitare le condotte che, assunte ora sotto il troppo ampio cappello dell’abuso d’ufficio, hanno un effettivo rilievo penale. Alcuni hanno invocato una “assicurazione” contro i rischi dell’amministrare. Purtroppo, e giustamente, non coprirebbero il rischio di un processo penale, ma solamente la rifusione delle spese di difesa in caso di assoluzione. Sul piano processuale sono state prefigurate ed adottate nel tempo diverse misure per tentare inutilmente di depotenziare l'improprio effetto di annuncio di una azione penale e di una possibile futura condanna. Un rimedio di fatto potrebbe essere praticato riconducendo l’avviso di garanzia alla sua naturale funzione ed escludendo che determini effetti istituzionali, almeno fin quando non sia supportato da elementi che connotino la gravità dei fatti e la densità delle prove di colpevolezza. Saremmo in linea con le garanzie costituzionali, che devono riguardare tutti i cittadini, anche gli amministratori pubblici.
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