La Cassazione/ Se rubare per fame non costituisce reato. Un varco pericoloso

di Cesare Mirabelli
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Martedì 3 Maggio 2016, 00:05
Quale è l’ispirazione di fondo della sentenza con la quale la Corte di cassazione ha annullato la condanna per furto inflitta dalla Corte d’appello di Genova ad un giovane senza fissa dimora, che aveva sottratto in un supermercato piccole quantità di cibo, occultandolo alla cassa: spirito umanitario che rompe il rigore della legge, oppure logica applicazione delle norme?

L’imputato era quel che si dice un povero diavolo. Condannato per furto lieve e con precedenti penali sempre per lo stesso reato “alimentare”, non aveva fatto ricorso. Lo aveva fatto il Procuratore generale genovese, sostenendo che la sottrazione delle confezioni di cibo non era andata a buon fine, essendo stata scoperta prima di varcare la cassa del supermercato. Quindi tentato furto, punito con una pena diminuita di un terzo rispetto al furto. La Corte di cassazione è andata oltre: ha annullato la sentenza della Corte di Genova ed ha assolto l’imputato. È vero, la pretesa punitiva dello Stato per condotte che, nella loro materialità, costituiscono reato, tiene conto delle circostanze concrete nelle quali l’imputato ha agito e talvolta si arresta, operando un bilanciamento tra l’offesa che quella condotta cagiona al bene protetto dalla norma penale e la gravità del danno che senza quella azione, pur illecita, subirebbe chi ha commesso il reato.

 

Questo orientamento alla umanizzazione del sistema penale ha portato ad emanare, nel marzo dello scorso anno, il decreto legislativo n. 28, che attribuisce rilievo alla speciale tenuità del danno e prevede, per i reati astrattamente puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, che l’imputato che lo ha commesso non sia condannato se il giudice valuta la speciale tenuità dell’offesa e accerta la non abitualità del comportamento. Devono sussistere questi due requisiti, perché scatti la causa di non punibilità di un fatto, che rimane qualificato come reato. Può sorprendere la formula di assoluzione adottata dalla Cassazione: perché il fatto non costituisce reato. E giunge a questa conclusione ricorrendo ad un istituto giuridico tradizionale: lo stato di necessità che, egualmente, rende non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. Questa formula del codice penale, rimasta immutata sin dalla sua remota emanazione, circoscrive con rigore i confini dello stato di necessità determinandone i requisiti che, tutti, devono essere provati. Alcuni elementi sono di più agevole riscontro, quali l’attualità del pericolo e l’assenza di alternative. Altri elementi, quali la gravità del danno, sono rimessi a una ampia valutazione del giudice, sempre vincolato dalla ragionevolezza.

Non conosciamo l’esatto svolgimento dei fatti e le puntuali circostanze sottoposte al giudizio della Cassazione.
Pur se dalla decisione sembra trasparire lo spirito di umanità che deve ispirare anche il diritto, non manca qualche rischio se la soluzione adottata con ragionevole comprensione di una situazione di bisogno diventa principio che apre a letture lassiste. Nel contesto di solidarietà che caratterizza il nostro Paese, anche per il generoso impegno di una miriade di organizzazioni religiose e di volontariato, in presenza di non poche mense della carità, davvero non ci sono effettive possibilità di alimentarsi senza ricorrere al furto, o questo è davvero invetriabile, come occorre per caratterizzare lo stato di necessità? E quando l’esigenza di alimentarsi diviene oggettivamente necessità immediata e imprescindibile, come la ha definita la Cassazione? Sarebbe opportuno qualche approfondimento, ad evitare che una sentenza, ispirata ad equità nella concretezza di una situazione davvero eccezionale, apra alla giustificazione di un taccheggio minuto e diffuso, talvolta persistente e di gruppo, quasi quale ammissibile alternativa a servizi che la comunità e le istituzioni sono impegnate ad offrire.
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