Lo sottolinea la Cassazione spiegando già la riforma del pubblico impiego realizzata nel 2001 dal ministro Bassanini, e poi rafforzata dalla riforma Brunetta, punisce con il licenziamento gli statali che, senza autorizzazione, non sono presenti in ufficio a prescindere dalla modalità, fraudolenta o meno, usata per raggirare il datore di lavoro, ossia lo Stato. Per questo la Suprema Corte ha accolto il ricorso con il quale l'Inps ha chiesto il licenziamento di uno statale napoletano, Ciro M., che nel 2010 si era allontanato durante l'orario di servizio senza alterare nessun marcatempo nè ricorrendo alla complicità dei colleghi, forse uscendo da un ingresso non controllato. La Corte di Appello di Napoli, nel 2013, aveva dichiarato nullo il licenziamento inflitto nel 2010 rilevando che non c'erano state «modalità fraudolente».
E questo «indipendentemente» dall'intervento «additivo» della riforma Madia - con il richiamo alla modalità fraudolenta - che «sicuramente», osservano gli 'ermellinì nel verdetto 25750, non è «qualificabile come fonte di interpretazione autentica» e comunque «non ha efficacia retroattiva». Ora la vicenda dovrà essere rivalutata dalla Corte napoletana e per Ciro M. le cose non si sono messe bene.
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