In sintesi, per la Cassazione, 'deve escludersi l'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione per l'assorbente ragione che non si profila l'eventualità che l'organo di autodichia al quale il ricorrente si è rivolto possa non decidere la controversia e che quindi l'attività già svolta in quella sede dal ricorrente possa risultare inutile, in considerazione della natura della controversia stessa e delle deduzioni della Camera dei deputati convenutà.
Tuttavia, precisa il Collegio, non è esclusa la legittimazione degli organi di autodichia a sollevare questione di legittimità costituzionale, 'pertanto, nella specie - conclude la Corte -, le violazioni dei diritti fondamentali prospettate dal ricorrente ed eventuali dubbi di legittimità costituzionale possono essere evidenziati anche davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera del deputa'.
© RIPRODUZIONE RISERVATA